CEDU: OK ALLE NOTE STAMPA DIFFUSE DAL PM SULLE INDAGINI IN CORSO

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Il magistrato inquirente che diffonde un comunicato stampa su un’indagine in corso e concede interviste a tv e giornali non viola la presunzione d’innocenza di un indagato e non compromette il suo diritto all’equo processo. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 29 maggio 2012 nel caso Shuvalov contro Estonia. Strasburgo ha colto l’occasione per disegnare il perimetro entro il quale gli inquirenti possono manifestare il proprio pensiero fissando i principi da applicare in ogni altro caso anche in altri Stati.

Questi i fatti. Un giudice era stato coinvolto in un caso di corruzione in atti giudiziari. Durante la fase istruttoria il procuratore aveva rilasciato alcuni comunicati stampa e reso dichiarazioni a giornali e tv. Il magistrato indagato era stato condannato, ma aveva presentato un ricorso contro il procuratore ritenendo che le esternazioni dell’inquirente avessero condizionato i giudici. I tribunali interni avevano respinto l’azione. Di qui il ricorso a Strasburgo che ha dato torto al ricorrente. È vero che la presunzione di innocenza è alla base del diritto all’equo processo riconosciuto dalla Convenzione dei diritti dell’uomo, ma non si può sostenere che la sola divulgazione di un comunicato stampa dovuta alla necessità di informare il pubblico su questioni di interesse collettivo infranga quel diritto. Se il magistrato inquirente si limita a fornire notizie, sottolineando che non vi è stato alcun accertamento della colpevolezza e tenendo così ben distinta la fase delle indagini da quella del giudizio, è da escludere una violazione dei diritti dell’indagato. Non solo. Per la Corte europea, nell’effettuare il bilanciamento tra diritto alla presunzione d’innocenza e diritto della collettività a ricevere informazioni su procedimenti di interesse collettivo è necessario valutare l’insieme delle dichiarazioni e non certo estrapolare singole espressioni. Anche se una frase può apparire in contrasto con la presunzione d’innocenza, prima di raggiungere questa conclusione è necessario considerare la dichiarazione nel suo complesso. Se il magistrato inquirente si limita a indicare le accuse non c’è nessuna violazione della Convenzione. Anche se – precisa la Corte – nel caso di dichiarazioni rese da organi giudicanti lo scrutinio deve essere più rigoroso.

I giudici internazionali sono poi passati a verificare se la copertura mediatica potesse compromettere la presunzione d’innocenza. La Corte ammette che in alcuni casi «una campagna di stampa virulenta può avere un effetto negativo sull’equo processo e comportare una responsabilità dello Stato», ma questo non quando gli organi di stampa si limitano a coprire un evento che è di interesse pubblico con informazioni sul procedimento penale in corso.

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