La VI Sezione del Consiglio di Stato, respingendo il ricorso in appello proposto da Rti (Mediaset) contro Centro Europa 7 per l’annullamento della sentenza del Tar del Lazio del 16 settembre 2004, ha “ritenuto persistente il dovere del Ministero di rideterminarsi motivatamente sull’istanza di Centro Europa intesa alla attribuzione delle frequenze di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1999, anche in applicazione della sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2008”.
Sul risarcimento danni, Europa 7 aveva chiesto poco più di 2 miliardi di euro nel caso in cui avesse ottenuto le frequenze, oppure 3 miliardi in caso di mancata assegnazione delle frequenze stesse. Il Consiglio di Stato si riserva di decidere, e ha, in tal senso, già convocato un’udienza per il 16 dicembre 2008, tenendo conto sia della decisione dell’amministrazione pubblica e sia della ulteriore documentazione che lo Stato dovrà presentare entro il 15 ottobre 2008.
In sostanza, i giudici di Palazzo Spada sottolineano che non possono imporre all’amministrazione la distribuzione delle frequenze, ma che tuttavia il Ministero deve pronunciarsi nuovamente sull’istanza di Europa 7, tenendo conto della sentenza della Corte Ue che, interpellata dallo stesso Consiglio di Stato, il 31 gennaio scorso, ha stabilito che il sistema dell’assegnazione delle frequenze in Italia non risponde a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori fissati in sede Ue. La questione, quindi, torna al ministero che deve riprendere in esame la vicenda e “rideterminarsi motivatamente”.
La Suprema magistratura amministrativa ha anche respinto il ricorso di Europa 7 per l’annullamento della sentenza del Tar con la quale era stato dichiarato inammissibile e irricevibile il ricorso dell’emittente relativo all’abilitazione di Rete 4. Di fatto, quindi, Rete 4 è legittimata a proseguire l’attività di radio diffusione televisiva in ambito nazionale.
Si legge nella sentenza:
il Consiglio di Stato “respinge, in parte, il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 srl per l’annullamento della sentenza Tar Lazio, del 16 settembre 2004, affermando la inammissibilità, in sede di giudizio risarcitorio, di una domanda di condanna dell’Amministrazione ad un ‘facere’ specifico, e in parte, ritiene inammissibile la domanda di risarcimento per equivalente”, il cui esame di merito “subordina, peraltro,all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del dovere affermato” con la prima decisone, nonché “al deposito di documenti entro il 15 ottobre 2008, rinviando le parti alla successiva udienza del 16 dicembre 2008”. Ancora, la VI Sezione “respinge, in parte, il ricorso in appello”, proposto da Centro Europa 7 per “l’annullamento della sentenza Tar Lazio” del 27 luglio 2007, “ritenendo infondata la pretesa, relativamente all’emittente 7 plus, di essere destinataria di un provvedimento concessorio e, nei confronti di Rete 4, della pretesa all’annullamento della conseguita autorizzazione”. Inoltre, la VI Sezione “respinge in parte il ricorso in appello”, proposto da Centro Europa 7 per “l’annullamento della sentenza Tar Lazio” del 27 luglio 2007, “ritenendo infondata la pretesa, relativamente all’emittente 7 plus, di essere destinataria di un provvedimento concessorio e, nei confronti di Rete 4, della pretesa all’annullamento della conseguita autorizzazione”.
Fabiana Cammarano