CONSIGLIO DI STATO: AGCOM COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA SU TUTELA CONSUMATORE E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

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In data 11 maggio 2012, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con cinque sentenze, si è espressa sulla delicata questione della perimetrazione delle sfere di competenza delle distinte Autorità (AGCM e AGCom) nella materia di tutela del consumatore (regolamentare e sanzionatoria) nei servizi di comunicazione elettronica. In tale ambito, il Supremo Consesso ha accolto la tesi che nega la esistenza di una competenza di AGCM, con conseguente riforma delle sentenze di primo grado.

Le pratiche commerciali in materia di comunicazioni elettroniche, infatti, sono oggetto di un’autonoma e completa disciplina settoriale, posta a protezione dell’utente-consumatore di tali servizi, dettata principalmente dal d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dal relativo regolamento attuativo adottato con delibera del 23 novembre 2006 n. 664/06 di AGCom, la cui applicazione è demandata a quest’ultima Autorità, titolare anche di potestà sanzionatoria in materia.

Di conseguenza, la presenza di un’articolata normativa di ordine speciale, con relativi poteri sanzionatori in capo ad AGCom, esclude, in ossequio al principio di specialità, la contemporanea applicazione, da parte di AGCM, della disciplina generale relativa alle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo.

In definitiva, la disciplina comunitaria e nazionale sulle comunicazioni elettroniche configura un vero e proprio ordinamento settoriale, con attribuzione in via esclusiva ad AGCom non solo dei poteri di vigilanza e regolazione, ma anche inibitori e sanzionatori.

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