DL RIORDINO CONTRIBUTI ALL’EDITORIA: LE NOVITÀ IN MATERIA DI COPIE VENDUTE E DISTRIBUITE

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Il decreto legge approvato dal Cdm e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale recante lo “disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici” introduce nuove regole per l’accesso ai contributi a partire dall’esercizio 2013.
Novità sono state introdotte – secondo comma dell’art. 1 – sul rapporto minimo tra copie tirate e copie distribuite. A partire dal 2013 il rapporto da mantenere diventa obbligatorio anche per i giornali organi di movimenti politici e di partiti politici in possesso della rappresentanza parlamentare o esentati dalla stessa in quanto avevano detto requisito nel 2005.
Inoltre, il rapporto tra copie distribuite e copie vendute viene, per tutti, elevato al 35 per cento per i giornali locali (era il 30 per cento) ed al 30 per cento per quelli nazionali (era il 15 per cento). Le testate nazionali sono quelle che vengono distribuite in almeno cinque regioni. Ma, importante modifica rispetto al Decreto Presidente della Repubblica 223 del 2010, all’interno delle singole regioni devono essere distribuite almeno il 5 per cento della propria distribuzione totale.
Inoltre, nella stessa domanda di contributi andranno evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l’eventuale affitto o l’acquisto della testata. In realtà, già oggi tutti gli atti relativi ai rapporti contrattuali inerenti la testata venivano trasmessi unitamente al resto della documentazione.
Viene definito il concetto di copie distribuite riprendendo quanto già previsto dal DPR 223 del 2010 con l’unica eccezione degli abbonamenti sottoscritti da un unico soggetto per una pluralità di copie. Intatti, per tali fattispecie la nuova norma prevede che le copie sono da considerarsi effettivamente distribuite laddove nell’ambito dell’abbonamento siano individuate con puntualità i soggetti destinatari e lo sconto non sia superiore al venti per cento rispetto al prezzo di copertina.
Il DPR 223/2010 definisce copie distribuite «quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all’impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonché quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite lo strillonaggio.

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