Via libera dell’aula della Camera al decreto semplificazioni, che passa ora all’esame del Senato in seconda lettura. Abbiamo già detto della sconfitta del governo su un ordine del giorno del deputato Pdl Giancarlo Mazzuca, su cui il governo aveva dato parere contrario, che riguardava le norme sulle edicole. In particolare, impegnava l’esecutivo a “consentire al titolare di autorizzazione per un punto vendita esclusivo di giornali e quotidiani e dei prodotti editoriali a essi connessi e nell’ambito dell’area di localizzazione dell’edicola stessa la vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali da lui incaricati”.
Per quanto riguarda gli altri ordini del giorno, sono stati ritenuti ammissibili il n. 9/4940-A/61 (Pini), recante misure compensative e di calcolo del reddito a favore delle emittenti locali che hanno ceduto le proprie frequenze; il n. 9/4940-A/35 (Rivolta) che impegna il Governo a valutare l’opportunità di regolamentare l’uso dei fondi della ricerca destinati a finanziare pubblicazioni scientifiche, vincolando tali finanziamenti alle garanzie di innovazione, pubblicizzazione e distribuzione nelle migliori biblioteche scientifiche, offerte dalle case editrici interessate.
Infine, è stato accolto l’ordine del giorno Comaroli n. 9/4940-A/60 che impegna il Governo a valutare l’opportunità di ridurre ad un decimo i limiti edittali in favore dell’emittenza locale la cui ratio è volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale. Un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell’Autorità.
La Camera,
premesso che:
alcune case editrici scientifiche internazionali, specializzate nel settore umanistico pubblicano solo libri di altissima specializzazione;
ogni fase del processo di pubblicazione è sottoposta a controllo, editoriale e scientifico, a volte lento, tanto che dalla proposta all’uscita possono passare anni;
i libri pubblicati dalle predette case editrici sono reperibili nelle circa 250 biblioteche di ricerca più importanti del mondo; il prezzo varia generalmente dai 120 ai 250 euro, che moltiplicato per le 250 biblioteche e per un numero notevole di uscite annuali garantisce un certo successo alla casa editrice, ripagandola dell’investimento a favore di editors bravi, per prodotti di alto livello scientifico e innovativo;
altre case editrici pubblicano sempre monografie scientifiche, che non avendo mercato necessitano di altri tipi di finanziamenti (dai 5 ai 15 mila euro per le spese di pubblicazione di poche centinaia di copie);
il finanziamento di dette monografie è a carico dei fondi di ricerca del dipartimento, dell’università, dell’ente di ricerca o della di fondazione culturale di cui fa parte il «ricercatore-autore» del libro in questione; ciò certifica la valenza scientifica del libro in parola, sottoposto al parere vincolante di esperti della materia;
le stesse case editrici sono scelte sulla base di determinati criteri: pubblicano una collana nota, vantano una tradizione particolare, sono dotati di un comitato scientifico ad hoc;
le predette «monografie» spesso non entrano nel mercato della distribuzione, rimanendo sconosciute anche alle citate 250 biblioteche scientifiche più importanti, nonché legate ai soli diritti editoriali;
le case editrici interessate alla pubblicazione delle suddette monografie intercettano nel complesso ingenti fondi pubblici, avendo la garanzia di un guadagno ed investimento a costo zero, senza alcun beneficio da parte dell’autore del libro, con un costo di stampa esageratamente alto e con una forma di pseudo concorrenza,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di regolamentare l’uso dei fondi della ricerca destinati a finanziare pubblicazioni scientifiche, vincolando tali finanziamenti alle garanzie di innovazione, pubblicizzazione e distribuzione nelle migliori biblioteche scientifiche, offerte dalle case editrici interessate.
9/4940/35 Rivolta
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 9 gennaio 2008, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei n. diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» (di seguito denominato il decreto), ha attribuito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competenze in materia di disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, di individuazione periodica delle piattaforme emergenti per la disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi e di vigilanza sul corretto esercizio del diritto di cronaca;
l’articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici dispone ai commi 1 e 5 che «L’Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: (omissis) e che «In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo (omissis);
icontenuti relativi alla cronaca audiovisiva e/o radiofonica sportiva che sono per propria natura editoriale riconducibili nell’alveo dei «contenuti radiotelevisivi», non sono stati inclusi nell’elenco di cui all’articolo 51, comma 1, solo in quanto le competenze dell’Autorità in materia sono di recentissima individuazione ed ovviamente posteriori al testo unico, adottato nel 2005;
l’Autorità, in sede di adozione di provvedimenti di ordinanza-ingiunzione nei confronti di talune emittenti locali, si è ritrovata costretta ad irrogare le sanzioni nella misura intera, in quanto il decreto oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al testo unico. Infatti, mentre quest’ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto, invece, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina ad hoc per il diritto di cronaca sportiva;
le sanzioni che possono essere irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazioni dei regolamenti di attuazione delle norme in materia di diritto di cronaca, oscillano da un minimo edittale di circa 10.300 euro ad un massimo di circa 258.000 euro senza che sia fatta alcuna distinzione tra l’ambito locale o nazionale di esercizio dell’attività radiotelevisiva da parte del soggetto che ha commesso la violazione accertata dall’Autorità;
alla luce di una analisi sul sistema sanzionatorio vigente nel settore dell’esercizio del diritto di cronaca sportiva televisiva e radiofonica e circa le rilevanti problematiche che vi sono connesse, all’Autorità deve essere consentito l’espletamento di un’attività sanzionatoria il più possibile trasparente, certa, efficace e proporzionata, nell’ambito dei poteri che il legislatore ha inteso attribuirle;
si ritiene che ragioni di coerenza dell’azione dell’Autorità debbano far rientrare esplicitamente la cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica nel novero degli ambiti in cui alle emittenti locali spetta il beneficio della riduzione a un decimo della sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità, di cui al citato comma 5 dell’articolo 51 del testo unico. La situazione attuale, infatti, genera una palese situazione discriminatoria, infatti, i procedimenti sanzionatori avviati dall’Autorità in materia di cronaca sportiva radiotelevisiva solo emittenti locali,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di ridurre, al fine di ripristinare una condizione di parità di trattamento tra le sanzioni applicabili nei confronti delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale e quelle nazionali, ad un decimo i limiti edittali in favore dell’emittenza locale la cui ratio è volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell’Autorità.
9/4940/60 Comaroli, Caparini, Consiglio.
La Camera,
premesso che:
le emittenti televisive locali, che impiegano oltre 20.000 addetti, hanno ceduto le proprie frequenze a favore degli operatori dei servizi mobili in larga banda ma le compensazioni di natura economica previste dal comma 9 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, 220 (legge di stabilità 2011), risultano insufficienti e soprattutto non n. proporzionate agli incassi della gara di cui alla stessa legge;
il comma 13-bis dell’articolo 1 della medesima legge affronta il tema di contenzioso giurisdizionale derivante dalla gara per la banda larga e della tempistica di acquisizione dei proventi, demandando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi sulla gara e sulle procedure e inoltre, nel suddetto comma viene escluso che l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di liberazione delle frequenze possa comportare la reintegrazione in forma specifica, andando contro ogni basilare norma del diritto che prevede che all’annullamento di un atto corrisponda il ripristino della situazione preesistente;
per di più, viene disposto che l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente e questo, nei fatti, priverebbe le emittenti televisive locali dalla possibilità di accedere ad altre frequenze eventualmente disponibili come indennizzo, privando così l’intero Paese del ruolo fondamentale che le emittenti televisive locali svolgono per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale;
viene anche previsto che la tutela cautelare sia limitata al pagamento di una provvisionale, senza specificare alcun criterio direttivo, per cui anche un’emittente che prima del procedimento di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze avesse un largo bacino di utenza e offrisse quindi un servizio pubblico gratuito al territorio, potrebbe avere diritto ad una provvisionale minima, che ne decreterebbe l’inevitabile fine dell’attività,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di definire congrue misure di natura compensativa a favore delle emittenti locali per la cessione delle risorse frequenziali e di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente la plusvalenza derivante dall’incasso della misura economica di natura compensativa di cui all’articolo 1 comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.
9/4940/61 Munerato, Caparini, Consiglio.