DIFFAMAZIONE ONLINE: È POSSIBILE ADIRE I GIUDICI DELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE LA VITTIMA

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In un periodo in cui è accesissimo il dibattito sui diritti degli utenti in rete, merita di essere ricordata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in tema di diffamazione online, e pubblicata in un comunicato stampa il 25 Ottobre 2011. La decisione è stata generata dall’esame delle cause riunite EDate Advertising/X e Martinez/MGN Limited.
Nel primo caso un soggetto anonimo, residente in Germania, ha ricevuto la libertà condizionale nel 2008, dopo essere stato condannato all’ergastolo nel 1993 per l’omicidio di un famoso attore. La società austriaca EDate Advertising ha pubblicato sul suo sito informazioni sui ricorsi presentati da Mr X, associando le generalità di quest’ultimo al crimine in oggetto. Il soggetto ha chiesto ai giudici nazionali di emettere un’ingiunzione contro EDate Advertising. La società ha contestato la competenza dei giudici tedeschi a dirimere la controversia, poiché ha ritenuto di poter essere convenuta soltanto dinanzi ai giudici austriaci.
Analogo è il caso di Olivier Martinez, l’attore francese che ha agito in giudizio contro la MGN Limited, società editrice britannica, rea di aver violato la privacy del suddetto, pubblicando l’annuncio della sua ricongiunzione con la cantante australiana Kylie Minogue. La MGN ha ritenuto che non ci fosse un collegamento tra la notizia pubblicata nel Regno Unito e il danno sul territorio francese.
Esaminate le due fattispecie, la Corte ha stabilito che la vittima di lesioni dei diritti della personalità via Internet può adire i giudici dello Stato membro in cui risiede per la totalità del danno subito. Una decisione sorprendente, se si considera la diversità della disciplina legislativa in materia di diffamazione su carta stampata. Infatti, se un diritto della personalità viene leso in un articolo scritto, l’individuo può chiedere il risarcimento della totalità dei danni ai giudici dello Stato in cui opera l’editore oppure rivolgersi alle autorità giudiziarie di tutti gli Stati membri nei quali la notizia è stata pubblicata. La Corte ha motivato la sua sentenza, ricordando che la natura di Internet permette una diffusione universale dei contenuti, che non è propria della stampa. Per questa ragione risulta molto difficile individuare i luoghi nei quali il danno alla personalità è concreto. Di conseguenza, per la Corte, l’impatto provocato da una violazione dei diritti sulla personalità deve essere valutato per la totalità dei danni dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi.
In conformità alle disposizioni sulla carta stampata, la persona lesa può comunque rivolgersi alle autorità competenti degli Stati membri nei quali l’informazione sia accessibile oppure lo sia stata. Ma in questo caso i giudici sono competenti solo relativamente ai danni commessi sul territorio della propria giurisdizione.
Giuseppe Liucci

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