L’Assemblea del Senato ha dato il via libera, la settimana scorsa, al decreto sulle liberalizzazioni. Il testo adesso dovrà essere esaminato dalla Camera ed essere definitivamente approvato, pena decadenza, entro il 24 marzo 2012. Come da noi ampiamente illustrato, nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione Industria era stato depositato un emendamento dei relatori all’articolo 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore) che toglieva la possibilità, agli edicolanti, di defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore. Anche se restava per le edicole la possibilità di vendere anche altri prodotti, rispetto ai soli giornali. Successivamente, però, grazie ad un sub-emendamento presentato in Commissione, le cose sono ulteriormente cambiate e le richieste degli edicolanti hanno trovato accoglimento. Nel testo approvato dal Senato, infatti, è stata reintrodotta la facoltà per gli edicolanti di restituire in compensazione le pubblicazioni fornite dal Distributore defalcandone il valore.
La Snag – il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai – ha espresso soddisfazione per l’accoglimento del sub-emendamento. «La norma – si legge in una nota – così formulata riconosce all’Edicolante un minimo di dignità imprenditoriale e gli consente di fare impresa incidendo direttamente sulle forniture. Le edicole cessano di essere una fonte di liquidità illimitata, una sorta di bancomat ad esclusivo uso e consumo della distribuzione e rivendicano il loro ruolo strategico nella filiera della vendita di quotidiani e periodici».
Ecco l’articolo 39 nella sua formulazione definitiva:
«Art. 39. – (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore).
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
h) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi».