DL LIBERALIZZAZIONI/ LE EDICOLE UN PO’ MENO LIBERE

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Anche oggi proseguirà l’esame del Decreto sulle liberalizzazioni (ddl 3110) in 10a Commissione al Senato. L’inizio della discussione in Assemblea è previsto nella seduta antimeridiana di mercoledì 29 febbraio; per quella data, dunque, dovranno essere stati esaminati e votati i numerosi emendamenti e subemendamenti al testo.
Ieri è stato depositato un emendamento all’articolo 39 che non prevede più la possibilità di defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore. Anche se resta per le edicole la possibilità di vendere anche altri prodotti, rispetto ai soli giornali. Potranno anche praticare sconti sulla merce venduta, ma non potranno, come inizialmente previsto, rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori.
Ecco come si presenta adesso l’articolo 39 (senza la modifica che verrà apportata in caso si accoglimento dell’emendamento):

Articolo 39. (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore)
1. All’articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

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