Sì definitivo dell’Aula della Camera al ddl che converte il cosiddetto milleproroghe, su cui il governo ha incassato la fiducia a Montecitorio. Il testo è stato approvato con ieri con 336 sì, 61 no e 13 astenuti.
Il provvedimento ha subito alcune modifiche durante l’iter di conversione. In particolare, per ciò che riguarda l’articolo 21 (Proroga di norme nel settore postale) si prevede che, fino al 31 dicembre 2013, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d’arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003 e cioè, per i periodici, che i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti.
Il decreto, inoltre, rinnova, anche per il 2012, la convenzione tra Radio Radicale e il Ministero dello sviluppo economico. All’onere, pari a sette milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del cosiddetto “Fondo Letta” (articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) destinato, dalla manovra salva-Italia, a finanziare i contributi all’editoria.
Durante il suo iter, il ddl ha visto ripetutamente bocciati tutti gli emendamenti sul ripristino dei fondi per l’editoria. Anche quelli sostenuti da quasi tutte le parti politiche (Pdl, Pd, Idv e Fli) per chiedere di autorizzare la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2012 al fine di «assicurare la necessaria continuità degli interventi a sostegno dell’editoria». Tuttavia, la Commissione Cultura ha dato parere favorevole chiedendo che «Nelle more del riordino del sistema di interventi in favore dell’editoria e del sistema radiotelevisivo locale, sia definito l’impegno finanziario in favore di tali settori, al fine di garantire il pluralismo dell’informazione e assicurare gli attuali livelli occupazionali».
Ecco il parere della Commissione:
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4865 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. Con riferimento al piano straordinario di assunzioni di professori universitari di seconda fascia di cui all’articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, si ritiene necessario che detto piano non sia sottoposto al regime previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008;
2. La proroga di cui all’articolo 8, comma 2, riguardante l’attribuzione di un punteggio per l’accesso all’università sulla base dei risultati conseguiti nel pregresso percorso scolastico si applichi solo alle procedure di arruolamento degli ufficiali medici delle Accademie militari di Esercito, Marina militare e Aeronautica, anche al fine di attivare nuove procedure per l’accesso alle facoltà universitarie a numero programmato;
3. Nelle more del riordino del sistema di interventi in favore dell’editoria e del sistema radiotelevisivo locale, sia definito l’impegno finanziario in favore di tali settori, al fine di garantire il pluralismo dell’informazione e assicurare gli attuali livelli occupazionali;
4. Per il personale educativo e scolastico degli enti locali si differiscano al 2013 le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, affinché i suddetti enti possano procedere alle necessarie assunzioni al fine di garantire la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici;
5. Si differisca al 31 agosto 2012 il termine previsto dall’articolo 24, comma, 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, per la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione del personale della scuola con le norme previgenti, al fine di rendere coerente tale termine con la normativa previdenziale del medesimo comparto;
6. Si preveda l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di coloro che hanno conseguito l’abilitazione COBASLID, ovvero per le classi di concorso 31/A e 32/A, 77/A e in scienze della formazione primaria;
7. Si preveda la possibilità per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, il titolo e di veder riconosciute le riserve di legge.