IL MANIFESTO E LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. MA DI COSA PARLIAMO?

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La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, simile a quella fallimentare, diretta ad estinguere l’impresa, dopo aver soddisfatto i creditori.

Nella liquidazione coatta, a differenza della liquidazione volontaria, viene tutelato, non tanto l’interesse dei creditori, quanto un interesse pubblico legato alle particolari imprese assoggettabili alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Tali imprese sono le assicurazioni, le banche, le cooperative, gli enti pubblici ed i consorzi obbligatori.

In conseguenza del fatto che la tutela riguarda un interesse pubblico, la procedura è attribuita ad un’autorità amministrativa e non ad un’autorità giudiziaria, come nel fallimento. L’autorità giudiziaria (il Tribunale) interviene, in questo caso, solo per tutelare, eventualmente, i diritti soggettivi lesi dagli organi amministrativi.

Le leggi speciali che disciplinano l’applicazione della liquidazione coatta amministrativa escludono generalmente l’assoggettamento al fallimento della società in liquidazione; nondimeno determinate imprese sono sottoponibili sia al fallimento, che alla liquidazione coatta: la procedura posta in essere per prima esclude l’altra.

Il presupposto necessario per l’apertura della procedura di liquidazione è rappresentato dallo lo stato d’insolvenza. In questa situazione l’interesse pubblico legittima l’intervento dell’autorità amministrativa.

Si rileva, peraltro, che talvolta la causa che determina l’apertura della liquidazione non è rappresentata dall’insolvenza ma dalla presenza di gravi irregolarità nella gestione, oppure di violazioni gravi o ripetute di norme di legge, statutarie o regolamentari, oppure ancora della deviazione dell’ente dal proprio fine istituzionale.

Lo stato d’insolvenza, su domanda di uno o più creditori, viene accertato dal Tribunale mediante la dichiarazione di insolvenza.

Talvolta la dichiarazione di insolvenza viene dichiarata successivamente all’apertura della procedura di liquidazione coatta; ciò avviene su istanza del commissario liquidatore o del pubblico ministero al fine di permettere al commissario liquidatore l’esercizio dell’azione di revocatoria fallimentare.

Gli organi della procedura sono i seguenti:

· Autorità amministrativa. Cioè l’ente della pubblica amministrazione che ha il potere di emettere il decreto di liquidazione (in conseguenza dei presupposti di cui sopra). Essa vigila sul regolare svolgimento del procedimento concorsuale. Un esempio è costituito dal ministero dell’industria per le assicurazioni o dal ministero del lavoro per le cooperative.

· Commissario liquidatore. Cioè colui che è preposto alla materiale esecuzione della procedura. Ha gli stessi poteri e svolge le stesse funzioni del curatore nel fallimentare ed è anch’esso pubblico ufficiale. Egli compie tutte le operazioni della liquidazione, secondo le direttive impartite dall’autorità amministrativa.

· Comitato di sorveglianza. Ha funzioni consultive analoghe al comitato dei creditori nel fallimento, ed è composto da 3 a 5 membri scelti preferibilmente tra i creditori.

L’inizio della procedura è rappresentato dal decreto presidenziale dell’autorità amm.va che pone ufficialmente l’impresa in liquidazione.

Il Tribunale nella liquidazione coatta amministrativa ha delle competenze:

A) Pronuncia l’eventuale dichiarazione di insolvenza, che può essere antecedente alla liquidazione (in questo caso ne costituisce il presupposto) o successiva.

B) Giudica sulle opposizioni allo stato passivo e sulle contestazioni al bilancio finale ed al rendiconto della gestione.

C Approva o rigetta l’eventuale concordato proposto. A tal riguardo si segnala che l’impresa soggetta a procedura di liquidazione coatta amministrativa – previa autorizzazione dell’autorità amministrativa e sentito il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza – può proporre istanza di concordato al Tribunale. La proposta di concordato, da depositarsi insieme ai pareri in cancelleria, deve contenere, analogamente al concordato fallimentare, i seguenti indispensabili elementi:

· la parte di crediti che l’impresa intende estinguere

· i tempi entro i quali presume di adempiere le obbligazioni pecuniarie assunte nel concordato

· le eventuali garanzie offerte

Entro 30 gg. chiunque fosse interessato può opporsi, presso la cancelleria, alla proposta di concordato e l’opposizione va comunicata al commissario.

Il Tribunale decide con sentenza riguardo alla proposta, approvandola o respingendola, sentito il parere dell’autorità amministrativa.

La sentenza è appellabile entro 15 gg. da parte dell’impresa in liquidazione, del commissario liquidatore e di tutti coloro che in prima istanza si erano opposti.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel concordato determina la risoluzione dello stesso da parte del Tribunale, su istanza del commissario liquidatore o dei creditori.

Infine il Tribunale può annullare il concordato, sempre su richiesta delle stessi parti, qualora siano state commesse delle irregolarità nella determinazione dello stato passivo ovvero sia stato occultato dolosamente una parte dell’attivo.

D) Annulla o risolve il concordato quando ne ricorrano i motivi.

Il commissario liquidatore, entro 30 giorni dalla nomina, comunica ai creditori l’importo del credito come risulta dai libri contabili dell’impresa in liquidazione. I creditori hanno 15 gg. di tempo dalla suddetta comunicazione per far conoscere al commissario le loro eventuali contestazioni. Il commissario, entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione, provvede a formare lo stato passivo , tenuto conto delle eventuali contestazioni dei creditori. Lo stato passivo va depositato presso la cancelleria del Tribunale, ed creditori esclusi (totalmente o parzialmente) possono, entro 15 giorni opporsi allo steso; sull’eventuale opposizione decide il Tribunale.

Il commissario, una volta che è stato formato definitivamente lo stato passivo, inizia la fase della liquidazione dell’attivo. In questa fese il commissario procede alla vendita dell’attivo; egli ha ampia autonomia nelle decisione di vendita atteso che deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità amministrativa, ed il parere del comitato di sorveglianza, esclusivamente nel caso di vendite immobiliari o della vendita in blocco dei beni.

Il commissario liquidatore, prima di procedere al riparto del risultato della liquidazione tra i creditori, deve presentare all’autorità amministrativa:

– il bilancio finale di liquidazione

– il conto di gestione

– il piano di riparto unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza.

Quindi l’autorità amministrativa autorizza il deposito di questi documenti in cancelleria e liquida il compenso al commissario. Contro il piano di riparto è ammesso, entro 20 giorni dal deposito dei documenti, il ricorso al Tribunale. Decorso tale termine senza ricorsi, ovvero dopo la decisione del tribunale in merito ai ricorsi presentati, il commissario liquidatore esegue la ripartizione finale e la procedura è chiusa.
I.Z.

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