Parte oggi tra le polemiche l’esame nel merito del ddl intercettazioni in aula alla Camera: i tempi sono contingentati ma il via libera al testo arriverà la prossima settimana.
Ieri la Bongiorno ha lasciato l’incarico di relatrice di un testo destinato a cambiare: il Pdl con Enrico Costa (nominato ieri a maggioranza nuovo relatore) ha presentato un emendamento che vieta la pubblicazione «anche parziale, per riassunto o per contenuto» delle intercettazioni fino all’udienza filtro (l’udienza cioè che stabilisce quali conversazioni sono rilevanti e quali no) e delle «richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari».
Il Pdl inoltre punta anche ad estendere la sanzione del carcere, già prevista per chi pubblica conversazioni di cui è stata ordinata la distruzione o l’espunzione, a chi pubblica le intercettazioni considerate dal giudice dell’udienza-filtro «irrilevanti»: ieri l’emendamento di Manlio Contento che va in questa direzione ha ottenuto un primo via libera dal comitato dei nove e ora dovrà passare al vaglio dell’Aula.
L’EMENDAMENTO COSTA-CONTENTO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2- bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6-ter.
2- ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari nonché dei provvedimenti di cui all’articolo 268-bis, comma 3. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza in materia di misure cautelari ovvero dei provvedimenti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis.»
Conseguentemente, al comma 9, capoverso «ART. 266», comma 3, sopprimere il secondo periodo.