SEMPLIFICATO IL RITO PER L’IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER I GIORNALISTI

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Rito più breve per l’impugnazione dei
provvedimenti sanzionatori per
i giornalisti. Lo prevede il decreto legislativo
150/2011 del 1° settembre 2011
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 21 settembre
2011) che attua la delega contenuta
nell’art. 54 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
Per contestare
la sanzione
disciplinare
irrogata al
giornalista dal Consiglio
nazionale dell’Ordine dei
giornalisti si applicherà il rito sommario
di cognizione che si svolge in camera
di consiglio e non in
udienza pubblica. Inoltre il
collegio giudicante è integrato
da un giornalista e da un
pubblicista, nominati entrambi
dal presidente della Corte
d’appello.
La nomina del giudice specializzato
è effettuata ogni
quadriennio, all’inizio dell’anno
giudiziario dal presidente
della Corte di appello su designazione
del Consiglio nazionale
dell’Ordine. Il giornalista
professionista e il pubblicista,
alla scadenza dell’incarico, non
possono essere nuovamente nominati.

Quale garanzia
in più al procedimento,
rimane ferma la necessaria
presenza di un pubblico ministero.
Altre peculiarità riguardano
il termine per impugnare
che rimane di 30 giorni (raddoppiato
nel caso di infrazioni
su suolo estero) e infine l’obbligo,
da parte della cancelleria
del tribunale, di notificare
l’ordinanza che definirà il giudizio,
potendo essa annullare,
modificare o revocare la
deliberazione impugnata.
Il potere del
giudice,
dunque, non si ferma
alla valutazione della legittimità
della deliberazione, ma
si spinge nel merito fino a poter
rideterminare totalmente
o parzialmente la sanzione
comminata. (Italia Oggi)

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