Circa un mese fa demmo la notizia dell’accoglimento, da parte del Consiglio di Stato, del ricorso d’urgenza proposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contro la sentenza del Tar del Lazio che annullava la delibera 366/10/CONS relativa alla numerazione automatica dei canali sul digitale terrestre (LCN – Logical channel number). La motivazione del ricorso era che l’esecutività immediata della pronuncia del Tar avrebbe comportato problemi per il prosieguo nel processo di digitalizzazione della tv in Italia.
Domani il Consiglio di Stato entrerà nel merito della questione e dirà l’ultima parola sulla vicenda.
Ricordiamo che la decisione del Tar di annullare la delibera dell’Agcom era giustificata da due motivi. Il primo di tipo procedurale: i 15 giorni fissati dall’Autorità per la definizione della LCN erano troppo brevi. A giudizio del Tar ne occorrevano almeno 30. Il secondo aspetto riguardava i Corecom che erano stati incaricati di condurre un sondaggio sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti televisivi, i cui risultati erano stati poi utilizzati per definire l’ordinamento automatico dei canali sul telecomando. Per il Tar i comitati regionali non sono adatti a questo tipo di analisi.
Mentre si attende di sapere la pronuncia del Giudice, le associazioni delle tv locali si sono spaccate: da una parte quelle che hanno salutato con grande soddisfazione la decisione del Tar Lazio (CNT, Comitato Radio Tv Locali, CONNA, REA), dall’altra quelle che hanno contestato l’orientamento dei giudici amministrativi come DGTVi e Aeranti-Corallo. La preoccupazione di quest’ultima, in particolare, è che «con l’accoglimento della sospensiva si apra una fase molto lunga di mancanza di regolamentazione in materia, con la conseguente riproposizione del caos nella individuazione dei programmi che ha caratterizzato le trasmissioni digitali in Lazio, Campania e Piemonte Occidentale nel periodo compreso tra gli ultimi mesi del 2009 e la fine del 2010. Inoltre, in sede di emanazione dell’eventuale nuovo provvedimento potrebbero essere rimessi in discussione i posizionamenti faticosamente ottenuti dall’emittenza locale nella delibera n. 366/10/CONS, con conseguente marginalizzazione della stessa a numerazioni per lo più secondarie».
La decisione del Consiglio di Stato non sarà facile anche perché agli aspetti che hanno portato il Tar a sospendere la delibera 366/10/CONS dell’Autorità si aggiungono gli ulteriori profili di illegittimità sollevati nei giudizi ancora pendenti e già arrivano le minacce delle tv locali di rivolgersi all’Antitrust, alla Corte Costituzionale ed alla giurisdizione comunitaria. Una cosa è certa, più i tempi si allungheranno e più aumenterà lo stato di confusione, con gravissime conseguenze, anche economiche, per le tv interessate.
Fabiana Cammarano