GOVERNO VARA TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO: CONTRIBUTI AGEVOLATI E SGRAVI FISCALI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO

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Possibilità per gli under 25 di acquisire una qualifica o un diploma professionale in ambiente di lavoro. Contratto di tre anni per gli under 29 che devono imparare un mestiere. E per la prima volta si potrà utilizzare il contratto di apprendistato nel pubblico impiego, per il praticantato negli studi professionali, nello staff leasing, per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità e per formare giovani ricercatori per il settore privato. Sono le principali novità contenute nella riforma dell’apprendistato approvata dal Consiglio del Ministri del 28 luglio scorso. Il regime transitorio durerà al massimo sei mesi. Dopo di che spazio alle nuove regole che confermano contributi agevolati e sgravi fiscali per le aziende che assumono apprendisti. Ma anche sanzioni per le imprese che non adempiono all’obbligo formativo o semplicemente non rispettano il contratto.
Punti qualificanti del nuovo apprendistato sono la valorizzazione della contrattazione nazionale , che dovrà stabilire la durata minima del contratto , e la fissazione di una durata massima di tre anni del contratto professionalizzante (cinque per le figure professionali dell’artigianato). In arrivo poi una semplificazione della disciplina degli obblighi formativi oggi sparsa in una giungla disordinata di fonti che hanno reso quasi inaccessibile il contratto.
L’apprendistato professionalizzante, utilizzabile per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, è la tipologia contrattuale che beneficia maggiormente di questa semplificazione. Con le nuove norme la disciplina della parte formativa (durata della formazione, regole per il suo svolgimento, etc.) è affidata ai contratti collettivi o agli accordi interconfederali. La disciplina collettiva può essere integrata dall’offerta formativa delle Regioni che possono predisporre iniziative formative volte all’acquisizione di competenze di base e trasversali per una durata massima di 120 ore per la durata del contratto (tre anni). Le Regioni quindi mantengono un ruolo nella gestione degli aspetti formativi del contratto, ma senza più fare il “controcanto” legislativo alla legge statale.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Ministro Sacconi e dai sindacati. Per Fulvio Fammoni della Cgil si tratta di «un risultato importante delle parti sociali che hanno costretto il governo a contrattare» mentre per Guglielmo Loy della Uil «è un primo fondamentale paletto per un mercato del lavoro più regolare e sicuro». Frenano, invece, gli Ordini professionali che specificano come l’apprendistato, per i liberi professionisti iscritti ad un Ordine, può valere per la segretaria o altre figure di dipendenti dello studio, non per i tirocinanti per i quali esistono discipline chiare anche se diverse per professione e per i quali (tranne i giornalisti) non può esistere alcun rapporto di lavoro subordinato durante la pratica.
La prossima non facile ma indispensabile tappa sarà trovare il modo di collegare le nuove regole agli assetti normativi delle varie professioni.

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