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Cooperative, fondazioni ed enti morali – Comma 2 bis

Oltre le cooperative giornalistiche, un’altra categoria, astrattamente beneficiaria dei contributi, è quella costituita dalle società editrici di quotidiani la cui maggioranza del capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali.
Si tratta di una categoria, in realtà, residuale, in quanto il comma 259 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che i benefici previsti dal comma 2 bis dell’articolo 2 della legge 5 agosto 1990, n. 250 si applicano esclusivamente alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma. In altre parole, solo le imprese che godevano dei contributi, a questo titolo, nel 2005 possono continuare a goderne; quindi, se una società controllata da una cooperativa, una fondazione o un ente morale ha tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, ma non ha avuto accesso ai contributi per il 2005, non potrà mai goderne.
Come detto il requisito è la partecipazione da parte di una cooperativa, di una fondazione o di un ente morale per oltre la maggioranza del capitale sociale di una società editrice di quotidiani. Ne consegue, quindi, che laddove la società editrice editi un periodico non avrà diritto ai benefici in oggetto.
La società editrice potrà essere costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, per azioni, o in accomandata per azioni, in quanto la legge non prescrive, nell’ambito delle società di capitali, una tipologia societaria specifica.
In relazione ai soggetti titolari della maggioranza del capitale sociale, come detto, la legge individua tre soggetti: le cooperative, le fondazioni e gli enti morali.
In assenza di specifiche disposizioni legislative, si ritiene che le cooperative non debbano avere la forma delle cooperative giornalistiche o di produzione e lavoro. Invece, con riferimento alle fondazioni ed agli enti morali il riconoscimento appare presupposto essenziale in quanto conferisce a questi soggetti la personalità giuridica.
Il trasferimento di quote o azioni sociali tra soggetti, anche diversi che abbiano gli stessi requisiti consente, comunque, di mantenere il requisito prescritto dalla legge, ferma rimanendo la necessità che la maggioranza del capitale rimanga ininterrottamente intestata a cooperative, fondazioni o enti morali. Per esempio: è possibile che le quote di maggioranza della società editrice di proprietà di una cooperativa vengano acquistate da una fondazione, purché il trasferimento a soggetti titolati avvenga per il pacchetto di maggioranza del capitale sociale.

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