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Aggiornamento obbligo del Pos. Si va verso misure semplificative?

Non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro (TAR Lazio, Ordinanza 30/04/2014, n. 1932). E’ confermato l’obbligo,  per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in base a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 24 gennaio 2014;  il TAR del Lazio  con l’ordinanza 1932,  depositata il 30 aprile 2014, ha respinto l’istanza cautelare richiesta dal Consiglio nazionale degli Architetti, con l’intervento del Consiglio nazionale degli Ingegneri. Per i giudici del TAR il decreto sul Pos (Point of sale) non è illegittimo “né sotto il profilo della  violazione di legge né sotto quello dell’eccesso del potere”.

Cosa prevede la norma

Il Decreto Ministeriale 24 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico (pubblicato in G.U. 27 gennaio 2014, n. 21) in attuazione dell’art. 15, comma 5,  D.L. 18.10.2012 n. 179, prevede (art. 2, comma 1) che l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito di cui all’art. 15 cit., si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti in favore dei soggetti di cui all’art. lett. d) (imprese e professionisti) per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali, nonché con riferimento alla disposizione di cui all’art. 2, comma 2, il quale afferma che “In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di cui al comma 1,  si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all’art. 1, lett. D), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento,  sia superiore a duecentomila euro”.

Con riferimento alle definizioni, il  citato Decreto Ministeriale chiarisce che:

– per “carta di debito”, s’intende lo strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della stessa carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale;

– il “circuito” è la piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l’utilizzo di una determinata carta di pagamento; – “consumatore o utente”  è la persona fisica che, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 206/2005, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

– “terminale evoluto di accettazione multipla” è il terminale POS che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.

Le motivazioni dell’impugnazione al TAR

Nel ricorso al TAR il Consiglio Nazionale degli architetti con l’intervento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene che  la norma introdotta dal legislatore è  inutile  e costosa stante che il suo scopo primario,  quello di contrastare elusione ed evasione,  può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare POS  costosi da installare e utilizzare, stante il divieto, ex articolo 15, comma 5 quater,  del Decreto legge n.179/2012, di richiedere un sovraprezzo legato all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

L’analisi del TAR

I giudici amministrativi del TAR del Lazio evidenziano che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dato attuazione all’obbligo generale di fonte legale  limitandosi a prevedere un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti:

1) obbligo immediato per imprese e professionisti il cui fatturato, nell’anno precedente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento, sia stato superiore ai duecentomila euro;

2) obbligo differito al 30 giugno 2014 per tutti gli altri operatori  e l’importo minimo dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge.

Occorre rilevare, osserva il TAR,  che ad una prima e sommaria valutazione, l’atto impugnato non sembra viziato da illegittimità né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell’eccesso/sviamento del potere.

Con riferimento, al pregiudizio allegato dai ricorrenti Ordini professionali, relativo ai costi organizzativi ed economici connessi all’acquisto del POS,  il Tribunale Amministrativo Regionale  è del parere che abbia natura prettamente economica. Sotto tale profilo, è stata dunque considerata “carente la dimostrazione dell’irreparabilità del pregiudizio”, richiesta dall’art. 55, comma 1, del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), “che non può riferirsi al Consiglio dell’Ordine come ente esponenziale della categoria” mentre, per il singolo professionista ricorrente, “tale pregiudizio non può esaurirsi nella generica allegazione di danni meramente patrimoniali, in assenza di deduzioni sulla situazione economica dell’interessato, tali da far ipotizzare un esito potenzialmente irreversibile, in caso di mancata sospensione degli effetti del provvedimento”.

Il Tribunale amministrativo,  pertanto,  respinge il ricorso decidendo per la compensazione delle spese.

A seguito dell’interpretazione ora prospettata l’obbligo di installazione del POS decorre per tutti i soggetti (di maggiori o minori dimensioni) dal 1° luglio. Sarebbe opportuno che un nuovo decreto ministeriale preveda nuovamente una fase transitoria per i soggetti di minori dimensioni. La nuova previsione potrebbe così assolvere ad una duplice finalità.
Infatti, l’eventuale differimento per i soggetti più piccoli terrebbe in considerazione le maggiori ed inevitabili difficoltà a cui dovrebbero fare fronte i soggetti caratterizzati da una struttura organizzativa di minori dimensioni. Si avrebbe così più tempo a disposizione per verificare l’esistenza di eventuali convenzioni con gli istituti di credito sottoscritte dalle associazioni di categoria di cui questi soggetti fanno parte.
L’eventuale proroga della fase transitoria sarebbe altresì utile al fine “ragionare” sulla possibilità di un esonero dal nuovo adempimento in favore di questi soggetti qualora il pagamento a cura del cliente fosse effettuato (in luogo del bancomat) utilizzando strumenti di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione.
Intanto, dal 29 luglio diventerà operativo il nuovo regolamento sulle commissioni per l’esercente che dovrà utilizzare il POS per le transazioni con moneta elettronica: in base al DM 51/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, le commissioni che negozianti e professionisti pagano alla società finanziaria che gestisce il circuito di pagamento dovranno essere modulate in base alla tipologia di carta (credito, debito, prepagata) e ai volumi delle transazioni. Staremo a vedere…

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