Nella G.U. n. 89 del 16.04.2013 è stato pubblicato Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto le modalità di accertamento e riscossione dei contributi dovuti dalle cooperative per la revisione per il biennio 2013/2014.
Il contributo dovuto deve essere calcolato sulla base della seguente tabella:
PARAMETRI
Fasce e importo | Numero soci | Capitale sottoscritto | Fatturato | |
a) | € 280,00 | fino a 100 | fino a € 5.160,00 | fino a € 75.000,00 |
b) | € 680,00 | da 101 a 500 | da € 5.160,01 a € 40.000,00 | da € 75.000,01 a € 300.000,00 |
c) | € 1.350,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 |
d) | € 1.730,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 |
e) | € 2.380,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | superiore a € 2.000.000 |
Il parametro deve essere riferito al 31 dicembre 2012 ed il contributo va determinato in base a quello più alto dei tre. Per fatturato si deve intendere il valore della produzione di cui alla lettera a) dell’art. 2425 del cod. civ.
Alle cooperative che abbiano un fatturato superiore a € 15.493.707 o che detengano partecipazioni di controllo in S.r.l. si applica una maggiorazione del 50%, in quanto come previsto dall’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n.59, sono soggette a revisione annuale.
Infine, alle cooperative sociali si applica una maggiorazione del 30%.
Le cooperative che hanno deliberato lo scioglimento o la trasformazione entro il 15.07.2013 sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 280,00, oltre le eventuali maggiorazioni di cui sopra.
Per le cooperative che si costituiscono entro il 31 dicembre 2013, il contributo verrà determinato sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione al registro delle imprese.
Per le cooperative di nuova costituzione (entro il 31 dicembre 2013) il pagamento è fissato in 90 giorni dall’iscrizione al Registro delle Imprese.
Le cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2014 sono esentate dal pagamento del contributo.
Il termine per il versamento è fissato al 15 luglio 2013.
Le cooperative non iscritte ad associazioni nazionali di rappresentanza dovranno versare il contributo con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice | Descrizione |
3010 | – contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie)- interessi per ritardato pagamento |
3011 | – maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie- interessi per ritardato pagamento |
3014 | – sanzioni |
Invece, per le imprese iscritte alle associazioni in possesso dei requisiti di rappresentanza previsti dalla legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ( Agci, Legacoop, Confcooperative, U.N.C.I. Unione nazionale cooperative italiane, Un.i.coop. Unione italiana cooperative) i contributi saranno riscossi secondo modalità stabilite dalle stesse, in quanto l’attività di revisione verrà svolta dalle medesime centrali cooperative.