Circolare n. 11 del 19/04/2011 – Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012

0
1168

Sulla Gazzetta n. 83 dell’11 aprile 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto le modalità di accertamento e riscossione dei contributi dovuti dalle cooperative, per le revisioni periodiche per il biennio 2011-2012.

Il contributo dovuto deve essere calcolato sulla base della seguente tabella:

PARAMETRI
Fasce e importo
Numero soci
Capitale sottoscritto
Fatturato

a. € 280,00

fino a 100

fino a € 5.160,00

fino a € 75.000,00

b. € 680,00

da 101 a 500

Da € 5.160,00 a € 40.000,00

da € 75.000,01 a € 300.000,00

c. € 1.350,00

Superiore a 500

superiore a € 40.000,00

da € 300.000,01 a € 1.000.000,00

d. € 1.730,00

da € 1.000,001 a € 2.000.000,00

e. €. 2.380,00

superiore a € 2.000.000,00

I dati dovranno essere riferiti alla situazione al 31 dicembre 2010 ed il contributo va determinato in base al maggiore dei tre parametri. Per fatturato si deve intendere il valore della produzione di cui alla lettera a) dell’art. 2425 del cod. civ.

Le cooperative che hanno deliberato lo scioglimento o la trasformazione entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012 saranno tenute al pagamento del contributo minimo di € 280,00.

Il termine di pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.

I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate mediante versamento del modello F24 utilizzando i seguenti codici:

Codice Descrizione
3010 –   Contributo biennale-   Maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle coooperative edilizie)-   Interessi per ritardato pagamento
3011 –   Maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie-   Interessi per ritardato pagamento
3014 –   sanzioni

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse. Quindi, tutte le cooperative iscritte alle centrali cooperative devono pagare esclusivamente a queste ultime sia il contributo ministeriale che, eventualmente, le quote associative.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome