Ai sensi dell’art. 22 della legge 223/90 e successive modifiche ed integrazioni, entro il prossimo 31 gennaio le imprese radiotelevisive sono tenute al pagamento della tassa annuale di concessione governativa i cui importi, determinati nell’allegato 2-ter alla legge 311/04, aggiunto dall’allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, sono così distinti:
a) concessione per la installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale:
di programmi televisivi | 2.022,00 € |
di programmi radiofonici | 337,00 € |
b) concessione per la installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale:
di programmi televisivi | 6.740,00 € |
di programmi radiofonici | 1.348,00 € |
c) concessione per la installazione e l’esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi: 1.685,00;
d) autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo: 2.696,00;
e) autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi:
Irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti | 2.696,00 € |
Irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale | 270,00 € |
Per le emittenti televisive locali, il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse concessioni governative” indicando, oltre alla causale (tassa annuale di concessione governativa per l’anno 2009 per attività di radiodiffusione televisiva), anche il nome dell’emittente (indicando se informativa, commerciale o comunitaria) e il numero di protocollo del decreto di concessione.
Per le emittenti radiofoniche locali, il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle entrate – Centro operativo di Roma – Tasse concessioni governative” indicando, oltre alla causale (tassa annuale di concessione governativa per l’anno 2009 per attività di radiodiffusione sonora), anche il nome dell’emittente (indicando se commerciale o comunitaria) e il numero di protocollo del decreto di concessione.
Ricordiamo che da quanto disposto dal DL 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) il comma 2 dell’art. 2 della legge 223/1990 è stato abrogato e pertanto le radio locali a carattere comunitario non hanno più diritto allo sconto del 25%.
L’attestazione dell’avvenuto versamento, corredata da una lettera di accompagnamento, dovrà essere inviata, a mezzo assicurata convenzionale AR, al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni. Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e di Radiodiffusione, Viale America n. 201, 00144 Roma.
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