LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ordinario n. 70 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2015, n. 302). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016).
ARTICOLO N.1
COMMA 939
E’ altresi’ vietata la pubblicita’ di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonche’ le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresi’ escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonche’ nei settori della sanita’ e dell’assistenza.