Legge 11 febbraio 1994, n. 109

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Legge quadro in materia di lavori pubblici 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
ARTICOLO N.1
Princìpi generali.

[1. In attuazione dell’articolo 97 della Costituzione l’attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell’articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato (1) (2).
3. Il Governo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.] (3)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 1995, n. 482, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi di legislazione dello Stato “le disposizioni della presente legge” anziché solo “i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge”.
(2) Comma modificato dall’ articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge (1) (2).

[1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest’ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto (3).
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, articoli 115 e articoli 116del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis,27,32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE del Consiglio, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE .
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).] (4)
(1) Articolo modificato dall’articolo 2 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, sostituito dall’articolo 1 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e dall’articolo 65 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed infine sostituito articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(2) Per la deroga alle disposizioni del presente articolo vediarticolo 10 del D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 ed articolo 5, comma 12 quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(3) Comma così modificato dall’ articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.3
Delegificazione.

[1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze (1).
2. Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princìpi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento (2) (3).
3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale , che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici (4).
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) , della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (5).
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare (6):
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all’articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all’articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all’articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori (7);
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all’articolo 17, comma 7 (8);
[ i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all’art. 18, nonchè i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;] (9)
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; (10)
m) le modalità di espletamento dell’attività delle commissioni giudicatrici di cui all’ articolo 21;
[ n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all’articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;] (9)
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’articolo 25;
p) l’ammontare delle penali di cui all’articolo 26, comma 6, secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all’articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell’ articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’ articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’ articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all’attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7- bis . Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti (11).
7- ter . Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea (12).] (13)
(1) Il regolamento di attuazione della presente legge è stato emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(2) Il termine del 30 settembre 1995 di cui al presente comma è stato prorogato a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 415/1998 dall’articolo 9, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma modificato dall’articolo 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(4) Comma modificato dall’ articolo 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 9, comma 3 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(5) Comma modificato dall’articolo 9, comma 4 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Per il Regolamento del capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici vedi D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
(6) Alinea modificato dall’articolo 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(7) Lettera modificata dall’articolo 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(8) Lettera modificata dall’articolo 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 9, comma 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(9) Lettera abrogata dall’articolo 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(10) Lettera modificata dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(11) Comma aggiunto dall’articolo 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente modificato dall’articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(12) Comma aggiunto dall’articolo 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(13) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.4
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

[ 1. Al fine di garantire l’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata “Autorità”.
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L’Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b) ;
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c) ;
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’articolo 8.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c) , delle unità specializzate di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali [rectius: Consiglio per i beni culturali e ambientali], relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (1).
6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio (2).
7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L’entità delle sanzioni è proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli (3).
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti (4).
10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici (5).
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo spettanti all’Amministrazione (6).
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale (6).
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (6).
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità “Ispettorato tecnico” dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (6).
[ 11. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali.] (7)
[ 12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.] (7)
[ 13. Il Ministero dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l’attuazione dei compiti di controllo spettanti all’amministrazione.] (7)
14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (8).
15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei lavori pubblici affidati (9);
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall’Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio (10).
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri (11).
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.] (12)
(1) Comma modificato dall’articolo 9, comma 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Comma modificato dall’articolo 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 9, comma 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma modificato dall’articolo 9, comma 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(4) Vedi articolo 1 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(5) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 10 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Precedentemente la lettera b) del presente comma era stata abrogata dall’articolo 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(6) Comma inserito dall’articolo 9, comma 10 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(7) Comma abrogato dall’articolo 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(8) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(9) Lettera modificata dall’articolo 9, comma 12 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(10) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 13 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(11) Comma modificato dall’articolo 9, comma 14 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(12) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.5
Disposizioni in materia di personale dell’Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie (1).

[ 1. Al personale dell’Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, comma 10, lettera a) , è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.
[ 3. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all’articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall’articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni.] (2)
4. L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 10, lettera c) , al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell’Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell’Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri (3).
5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell’ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto (4).
6. L’Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell’Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione (5).
7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (6).
7-bis. L’Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell’Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (7).] (8)
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 9, comma 15 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Comma sostituito dall’articolo 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente abrogato dall’articolo 9, comma 16 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma modificato dall’articolo 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente sostituito dall’articolo 9, comma 17 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(5) Il Regolamento di cui al presente comma è stata emanato con D.P.C.M. 9 aprile 2001, n. 266.
(6) Comma sostituito dall’articolo 10 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 18 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(8) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.6
Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

[ 1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:
“Art. 8. — 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.”(1).
3. Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
a) l’assolvimento dell’attività consultiva richiesta dall’Autorità;
b) l’assolvimento dell’attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (1).
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore (2).
5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza (3).
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione motiva autonomamente l’atto amministrativo da emanare (4).] (5)
(1) Comma modficato dall’ articolo 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(2) Comma sostituito dall’articolo 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo modificato dall’articolo 2, comma 23 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.7
Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione (1).

[ 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
2. Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L’Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all’articolo 17, comma 1, lettere e) e f) , aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
[7. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell’esecuzione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell’accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all’articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell’interesse del concessionario. ] (2)
[8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza da essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme. ] (2)
[ 9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. ] (2)
[10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione. ] (2)
[11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del procedimento. ] (2)
[12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. ] (2)
[13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. ] (2)
[14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale. ] (2)
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.] (3)
(1) Articolo modificato dall’articolo 4-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, dall’articolo 1, comma 59 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed infine sostituito dall’articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Comma abrogato dall’articolo 14, legge 24 novembre 2000, n. 340, salvo quanto era previsto dall’articolo 14, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, precedente la modifica intervenuta con l’articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.8
Qualificazione (1).

[ 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente (2).
2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi (3).
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità di cui all’articolo 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 (4);
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a) (4);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (2).
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche a ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere (5);
c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b) , e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c) , nonché le modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c) , con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva, e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni e in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b) . La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attività di qualificazione;
g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa (6);
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4 (2).
[ 5. Per l’espletamento dei compiti derivanti dall’attuazione del regolamento di cui al comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.] (7)
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri (8).
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’articolo 2 (9).
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (10).
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (11).
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 9 (11).
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (12).
11- ter. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici (12).
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento (13).
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU (12).
[11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.] (14)
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo (15). ] (16)
(1) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi disposizioni di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
(2) Comma sostituito dall’articolo 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma sostituito dall’articolo 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente modificato dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166. Il Regolamento di cui al presente comma è stato emanato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
(4) Per le modalità di dimostrazione del requisito di cui alla presente lettera vedi Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 1° luglio 2004, n. 12..
(5) Lettera sostituita dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(6) Lettera sostituita dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente modificata dall’articolo 12 del D.Lgs. 22 gennio 2004, n. 30.
(7) Comma abrogato dall’articolo 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(8) Comma sostituito dall’articolo 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(9) Comma modificato dall’articolo 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 65, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il presente comma si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
(10) Comma modificato dall’articolo 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(11) Comma modificato dall’articolo 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(12) Comma aggiunto dall’articolo 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(13) Comma aggiunto dall’articolo 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente sostituito dall’articolo 24, comma 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
(14) Comma aggiunto dall’articolo 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415, modificato dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166 ed infine abrogato dall’articolo 12 del D.Lgs. 22 gennio 2004, n. 30.
(15) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(16) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.9
Norme in materia di partecipazione alle gare.

[ 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo (1).
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici (2).
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale dei costruttori, articola l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale (3).] (4)
(1) Comma modificato dall’articolo 5 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 9, comma 19 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Comma così modificato dall’articolo 9, comma 20 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 5 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.10
Soggetti ammessi alle gare.

[ 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) , i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13 della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’ articolo 13(1).
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile (2).
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato (3).
1-quater. I soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’ articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (4).] (5)
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 5-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 415 . Vedi inoltre articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Per la deroga alle disposizioni del presente comma vedi articolo 5, commi 12-bis e 12-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Per la deroga alle disposizioni del presente comma vedi articolo 5, commi 12-bis e 12-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.11
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

[ 1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) , devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all’ articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (1).] (2)
(1) Comma così modificato dall’articolo 9, comma 21 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.12
Consorzi stabili.

[ 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (1).
2. Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione (2).
3. Il regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, detta le norme per l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 34 della presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (3).
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all’articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio (4).
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche (4).] (5)
(1) Comma modificato dall’articolo 9, comma 22 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Comma modificato dall’articolo 5-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(3) Comma modificato articolo 5-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 7, comma 1, legge 1° agosto 2002, n. 166.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, legge 1° agosto 2002, n. 166.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.13
Riunione di concorrenti.

[ 1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell’articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 (1).
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere b) e c) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara (2).
5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (3).
5-bis. È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (4).
6. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti (1).
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera d) , nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti. ] (5)
(1) Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, legge 1° agosto 2002, n. 166.
(2) Comma modificato dall’articolo 9, comma 23 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 24 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(4) Comma aggunto dall’articolo 9, comma 24 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.14
Programmazione dei lavori pubblici.

[ 1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera a) , predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso (2).
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario (3).
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all’articolo 19, comma 5- ter , possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’ articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi (2).
7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (2).
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell’articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, a eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell’anno.
13. L’approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.] (4)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 4 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, legge 1° agosto 2002, n. 166.
(3) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 1, legge 1° agosto 2002, n. 166.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.15
Competenze dei consigli comunali e provinciali (1).

[ 1. All’art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b ) è sostituita dalla seguente:
” b ) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;”] (2).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 5-quater del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.16
Attività di progettazione (1).

[ 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle (2).
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa (3).
[ 3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare.] (4)
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3 (5).
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento di cui all’articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione (6).
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori (7).
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali. ] (8)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 5-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(2) Comma modificato dall’articolo 9, comma 25 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma modificato dall’articolo 9, comma 26 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivamente abrogato dall’articolo 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
(5) Comma modificato dall’articolo 9, comma 27 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(6) Comma modificato dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(7) Comma modificato dall’articolo 9, comma 28 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(8) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.17
Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie (1) (2).

[ 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (3);
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a) (4);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b) (4);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d) , e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 13 in quanto compatibili (4);
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 (5) (6).
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione (6).
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi (7).
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) , e) , f) e g) (8).
5. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui all’ articolo 3, comma 7- bis , indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti (6).
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti (9).
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b) , devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati (6).
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario (8).
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti (10).
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste (11).
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico (12).
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (13).
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno (14).
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 (15).
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12 (16).
14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione (17).
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’ articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (14).
14-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis , continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti (14).
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo (14).
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista (14).
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva (14).
14-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) , operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (14). ] (18)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 5-sexies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2-bis, comma 5, del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di progettazione ed approvazione delle infrastrutture. Con D.M. 12 marzo 2004 n.123 sono stati approvati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dal presente articolo.
Per il testo del presente articolo 17 valido per il territorio della Regione Sicilia vedi l’articolo 11 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, nel testo modificato dall’articolo 10 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.
(2) Rubrica sostituita dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Lettera modificata dall’articolo 7, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166. Vedi le disposizioni di cui all’articolo 52 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel testo sostituito dall’articolo 1 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412.
(4) Vedi le disposizioni di cui all’articolo 52 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel testo sostituito dall’articolo 1 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412.
(5) Lettera aggiunta dall’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(6) Comma sostituito dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(7) Comma sostituito dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e successivamente modificato dall’articolo 145, comma 89, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(8) Comma sostituito dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(9) Comma sostituito dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente dall’articolo 24, comma 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(10) Comma integrato dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(11) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(12) Comma sostituito dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e successivamente dall’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(13) Comma sostituito dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, dall’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente dall’articolo 24, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(14) Comma aggiunto dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(15) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(16) Comma sostituito dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(17) Comma sostituito dall’articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e successivamente dall’articolo 24, comma 7, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(18) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.18
Incentivi e spese per la progettazione (1) (2) .

[ 1. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell’ articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera b) , possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri (3).
[1-bis. 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione (4).]
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (5).
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario (6).
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego (7).
2-quater . È vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge (7).] (8)
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(2) Vedi interpretazione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi anche l’articolo 18 della legge 30 dicembre 2004, n. 312.
(3) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dall’articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Vedi interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266..
(4) Comma inserito dall’articolo 6, comma 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente soppresso ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(5) Comma sostituito dall’articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente modificato dall’articolo 9, comma 29 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 30 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(8) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.19
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici (1).

[ 01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all’ articolo 24, comma 6 (2).
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’ articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell’opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro (3) .
1-bis . Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b) , la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’ articolo 16, comma 4 (4).
1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità (5).
[1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al d. lgs 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attività di progettazione successiva a livello preliminare.] (6)
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall’appaltatore (5).
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all’ articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario (7).
2- bis . L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell’articolo 37- septies , comma 1, lettere a) e b) , e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione (8).
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera (5).
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all’ articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto (5).
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali (9).
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell’articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b) , numeri 1), 2) e 4), del presente articolo, sono stipulati a corpo (10).
5. È in facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni (11).
5-bis. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici (12).
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all’ articolo 14in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile (13).
5- quater . La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’ articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5- ter nonché le modalità di aggiudicazione (13).] (14)
(1) Per la deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi articoli 6, 9 e 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e l’articolo 5, comma 12 quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) Comma premesso dall’articolo 3, comma 2 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma sostituito dall’articolo 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, modificato alla lettera b) dall’articolo 3, commi 3 e 4 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e successivamente abrogato dall’articolo 12 del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 30.
(7) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166. Vedi quanto disposto dall’articolo 80, comma 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(9) Comma modificato dall’articolo 9, commi 31 e 32 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(10) Comma sostituito dall’articolo 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(11) Comma modificato dall’articolo 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 successivamente dall’articolo 9, comma 33 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e dall’articolo 7, comma 1 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(12) Comma aggiunto dall’articolo 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(13) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(14) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.20
Procedure di scelta del contraente (1).

[ 1. Gli appalti di cui all’ articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all’ articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all’ articolo 21, comma 2, lettera b) , nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice (2).
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.
4. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell’ articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo. (3)] (4)
(1) Per la deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi articolo 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e articolo 5 comma 12 quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) Comma modificato dall’articolo 9, comma 34 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(3) Comma modificato dall’articolo 9, comma 35 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.21
Criteri di aggiudicazione – Commissioni giudicatrici (1).

[ 1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari (2).
1-bis . Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiori al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque (3) (4).
1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore (5).
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare (6).
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
[8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati.] (7) ] (8)
(1) Per la deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi articolo 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e articolo 5, comma 12-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) Comma sostituito dall’articolo 7 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, sostituito dall’articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(4) Per la fissazione della percentuale di cui al presente comma vedi D.M. 28 aprile 1997 per l’anno 1997; ed il D.M. 18 dicembre 1997, per l’anno 1998.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(6) Comma sostituito dall’articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415
(7) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente abrogato dall’articolo 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
(8) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.22
Accesso alle informazioni.

[1. Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata.
2. L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’articolo 326 del codice penale. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.23
Licitazione privata e licitazione privata semplificata (1) (2).

[ 1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, Iva esclusa, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) , hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1- ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto (3).
1-ter. I soggetti di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e) , interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1- bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a) , possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all’ articolo 10, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e) , possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell’ articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’ articolo 8, comma 7 (4).] (5)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 8 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101. Per la deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi articolo 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e articolo 5, comma 12-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35
(2) Rubrica sostituita dall’articolo 8 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.24
Trattativa privata (1).

[ 1. L’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro (2);
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell’articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (3);
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti (4);
[c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.] (5) (6)
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda (7).
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (7).
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell’applicazione del presente articolo.
5. L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b) , avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto (7).
[ 5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare. ] (8)
6. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200.000 ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l’attività del Genio militare di cui all’ articolo 3, comma 7- bis , e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze (9).
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
[ 7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell’appalto principale.] (10)
[ 8. L’interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 . In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.] (11) ] (12)
(1) Per la deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi articoli 7 e 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 e articolo 5, comma 12-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) Lettera aggiunta dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(3) Lettera modificata dall’articolo 9, comma 36 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(4) Lettera modificata dall’articolo 9, comma 36 e 37 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
(5) Lettera modificata dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e successivamente abrogata dall’articolo 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
(6) Comma sostituito dall’articolo 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(7) Comma modificato dall’articolo 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e successivamente abrogato dall’articolo 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
(9) Comma dall’articolo 8- bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, successivamente dall’articolo 9, comma 39 della legge 18 novembre 1998, n. 415 e infine dall’articolo 1, comma 240 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(10) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e successivamente abrogato dall’articolo 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
(11) Comma abrogato dall’articolo 9, comma 40 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(12) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.25
Varianti in corso d’opera (1).

[1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all’ articolo 3, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (2);
c) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subìti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d) .
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera (3).
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d) , eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
5- bis . Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (4).] (5)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 8-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101. In deroga al presente articolo vedi quanto disposto dall’articolo 7 e dall’articolo 10 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
(2) Lettera aggiunta dall’articolo 9, comma 41 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma modificato dall’articolo 9, comma 42 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 43 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.26
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici.

[ 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto (1).
2. L’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies (2).
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori (2).
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (2).
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003 (2).
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso (2).
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate (2).
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.] (3)
(1) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 44 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Comma inserito dall’articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.27
Direzione dei lavori.

[ 1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell’ articolo 17, l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti (1):
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 17, comma 4 (2);
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
[ 2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente (3)] ] (4)
(1) Alinea così modificato dall’articolo 9, comma 45 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Lettera modificata dall’articolo 8-quater del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 9, comma 46 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente abrogato dall’articolo 12 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n 30 .
(4) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.28
Collaudi e vigilanza.

[1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione (1).
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (2).
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare (3).
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali.
7. È obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’ articolo 27, comma 2, lettere b) e c) ;
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile (4).]
10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
(1) Comma modificato dall’articolo 9, comma 47 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Comma modificato dall’articolo 9, comma 48 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(4) Comma così sostituito dall’articolo 9, comma 49 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.29
Pubblicità (1).

[ 1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa, prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (2);
b) per i lavori di importo superiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale (2);
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale (2);
d) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a) , b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro (3);
f-bis) nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei lavori (4);
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31- bis , commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dall’Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma (4).
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione (5).] (6)
(1) Per la deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi articolo 5, comma 12-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) Lettera modificata dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(3) Lettera modificata dall’articolo 9, comma 50 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(4) Lettera aggiunta dall’articolo 9, comma 51 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
(5) Comma sostituito dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(6) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.30
Garanzie e coperture assicurative (1).

[1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione (2).
2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (3).
2-bis . La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta (4).
2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 (5).
3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (6).
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d) , resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale (7).
6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza (8).
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (9).
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) . Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro (10).] (11)
(1) Per gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previsti dal presente articolo vedi D.M. 12 marzo 2004 n. 123.
(2) Comma modificato dall’articolo 9, comma 52 e 53 della legge18 novembre 1998, n. 415 e successivamente dall’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la determinazione dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all’affidamento di lavori pubblici vedi D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115.
(3) Comma modificato dall’articolo 8-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, articolo 9, comma 54 della legge18 novembre 1998, n. 415, dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 ed infine sostituito dall’articolo 4, comma 146 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 55 della legge18 novembre 1998, n. 415.
(5) Comma inserito dall’articolo 4, comma 147 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(6) Per la fissazione del limite di importo degli appalti di lavori pubblici per gli obblighi previsti dal presente comma vedi D.M. 1° dicembre 2000.
(7) Comma così modificato dall’articolo 8-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(8) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 56 della legge18 novembre 1998, n. 415 e successivamente dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente sostituito dall’ articolo 24, comma 6 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
(10) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 57 della legge18 novembre 1998, n. 415 e successivamente modificato dall’art. 7, legge 1° agosto 2002, n. 166.
(11) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.31
Piani di sicurezza.

[ 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento (1).
1-bis . Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) (2).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1- bis , nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1- bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza (3).
2- bis . Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (4).
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1- bis , sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1- bis , sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 (3).
4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all’appaltatore (5).] (6)
(1) In attuazione del presente comma è stato emanato con D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 il Regolamento relativo ai contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
(2) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 60 della legge18 novembre 1998, n. 415.
(3) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 61 della legge18 novembre 1998, n. 415.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 61 della legge18 novembre 1998, n. 415.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 62 della legge18 novembre 1998, n. 415.
(6) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.31 bis
Norme acceleratorie in materia di contenzioso.

[ 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l’appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell’appaltatore avvalersi del disposto dell’articolo 32. La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all’articolo 28. Nell’occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento (2).
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l’impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi (3).
1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve (3).
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa (3).
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell’articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell’ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, i controinteressati e l’amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza già fissata per la discussione del provvedimento d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.] (4)
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(2) Comma sostituito dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.32
Definizione delle controversie (1).

[ 1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1 dell’articolo 31- bis , possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento (2).
2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia (3) .
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398(4) .
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonché la durata dell’incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (5).
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all’articolo 2(6).] (7)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 9-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e successivamente dall’articolo 10 della legge 18 novembre 1998, n. 415. A norma dell’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui al presente articolo sono direttamente versati all’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici.
(2) Comma modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente sostituito dall’articolo 5, comma 16 sexies del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. In attuazione del presente comma è stato emanato con D.M. 2 dicembre 2000, n. 398 il Regolamento riguardante le norme di procedura del giudizio arbitrale.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 16 sexies del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 16 sexies del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(5) Comma modificato articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(7) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.33
Segretezza.

[ 1. Le opere destinate ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2 (1).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.] (2)
(1) Comma modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.34
Subappalto.

[1. Il comma 3 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall’art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
” 3 . Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all’atto dell’offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;
2) che l’appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall’aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;
3) che, nel caso in cui l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l’appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al n. 4) del presente comma;
4) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni”.
2. Dopo il comma 3- bis dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:
“3- ter . In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall’appaltatore all’atto dell’offerta, previa autorizzazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
[4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati (1).] ] (2)
(1) Comma abrogato dall’articolo 9, comma 73 della legge18 novembre 1998, n. 415.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.35
Fusioni e conferimenti.

[1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l’amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.
Per il testo del presente articolo 35 valido solo per il territorio della Regione Sicilia vedi l’articolo 27 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7. Il medesimo articolo 27 è stato successivamente abrogato dall’articolo 7, comma 2, della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

ARTICOLO N.36
Trasferimento e affitto di azienda.

[ 1. Le disposizioni di cui all’articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da constituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.37
Gestione delle casse edili.

[ 1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le parti sociali interessate per l’adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l’intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti (1).] (2)
(1) A norma dell’articolo 9, commi 76 e 77 della legge 18 novembre 1998, n. 415 il termine di cui al presente articolo è stato riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 415/1998 (19 giugno 1999).
Decorso tale termine, qualora l’intesa di cui al presente articolo non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parte sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
Decorso anche l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.37 bis
Promotore (1).

[1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b) , e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti (2).
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f) , eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale (2).
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge. L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L’avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest’ultima indicazione espressa (3).
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione (4).] (5)
(1) Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.
Per il testo del presente articolo 37-bis valido solo per il territorio della Regione Sicilia vedi l’articolo 27-bis della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, nel testo introdotto dall’articolo 21 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.
(2) Comma modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente modificato dall’articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma vedi D.M. 25 ottobre 2005.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(5) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.37 ter
Valutazione della proposta (1).

[1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all’articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione (2).] (3)
(1) Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.
(2) Comma modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(3) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.37 quater
Indizione della gara (1).

[ 1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all’articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata: (2)
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso (3);
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a) ; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all’articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’articolo 37- bis , comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara (4).
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di cui all’articolo 37- bis , comma 1, quinto periodo (4).
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b) , il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui all’articolo 37- bis , comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3 (4).
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 37- bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3 (4).
[ 6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell’articolo 2 (5).] ] (6)
(1) Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.
(2) Alinea modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(3) Lettera modificata dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(4) Comma modificato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(5) Comma abrogato dall’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(6) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.37 quinquies
Società di progetto (1).

[1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 37-quater . La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi (2).
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento (3).] (4)
(1) Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.
Per il testo del presente articolo 37-quinquies valido solo per il territorio della Regione Sicilia vedi l’articolo 28 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
(4) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.37 sexies
Società di progetto: emissione di obbligazioni (1).

[1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell’elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.] (2)
(1) Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.37 septies
Risoluzione (1).

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
3. L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
(1) Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.37 octies
Subentro (1).

[ 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;
b) l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.] (2)
(1) Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.37 nonies
Privilegio sui crediti (1).

[1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.] (2)
(1) Articolo inserito dall’articolo 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.38
Applicazione della legge (1).

[ 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, può procedere in deroga agli articoli 16, 20 comma 4 , 23 comma 1 , e 23 comma 1- bis, comma 1- bis , limitatamente all’importo dei lavori, nonché all’articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l’importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell’importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.] (2)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 9, comma 74 della legge18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento.
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

ARTICOLO N.38 bis
Deroghe in situazioni di emergenza ambientale (1)

[1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.] (2)
(1) Articolo inserito dall’articolo 7 della legge1° agosto 2002, n. 166. Per l’estensione dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi articolo 21, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340
(2) Articolo abrogato dall’articolo 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con decorrenza 1° luglio 2006, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 257 del medesimo decreto.

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