INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 25 giugno 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – Supplemento Ordinario n. 154;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2012, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2005, n. 112 – Supplemento Ordinario n. 93;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 1981, n. 215;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2001, n. 67;397/13/CONS
VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” (Regolamento ROC), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 25 – Serie Generale – Parte I, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 116/10/CONS del 16 aprile 2010 recante “Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all’Informativa economica di sistema”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 maggio 2010, n. 104;
VISTA la delibera n. 303/11/CONS del 30 maggio 2011 recante “Informativa Economica di Sistema”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2011, n. 140 – Supplemento Ordinario n. 150;
CONSIDERATO:
1. che tra le finalità della Informativa Economica di Sistema (IES) vi è anche quella di acquisire dati e informazioni per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC);
2. che l’art. 43, comma 10, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar) dispone che “[i] ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1, lettera s) da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico”;
3. che l’art. 3, comma 5-bis, della legge n. 103 del 2012 ha inciso sul menzionato articolo 43 del Tusmar, prevedendo che “[a]ll’articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole:
«dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet» sono inserite le seguenti: «, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione»”;
4. pertanto, che le modifiche introdotte all’art. 43 del Tusmar indicano una estensione delle attività rilevanti ai fini della valorizzazione del SIC, all’evidente scopo di adeguare la normativa al mutato – e ancora estremamente dinamico – mercato di riferimento; 397/13/CONS 3 5. che l’Autorità, nella sua attività di valutazione delle dimensioni economiche del SIC, dovrà considerare, nell’ambito dei ricavi di cui al menzionato articolo 43, comma 10, del Tusmar, anche quelli derivanti da tutte le forme di raccolta pubblicitaria realizzate su Internet;
RITENUTO, in relazione alla metodologia di rilevazione dei dati:
6. che sia necessario procedere ad una razionalizzazione sistematica delle informazioni acquisite, a fini di uniformità e completezza dei dati in possesso dell’Autorità;
7. che tale operazione si rende necessaria in quanto, allo stato, accanto alla IES, nell’ambito del SIC si acquisiscono informazioni sulle imprese attive in mercati, quali l’annuaristica e le concessionarie del cinema, trattandosi di soggetti, infatti, che pur rientrando nell’art. 43 del Tusmar, non sono oggetto della IES;
8. che ciò genera una non giustificabile differenza nel momento della rilevazione dei dati (con particolare riferimento alla loro portata e alla loro estensione), posto che nel corso della attività istruttoria volta alla valorizzazione del SIC, occorre necessariamente ampliare – in base alla normativa – la portata della rilevazione già compiuta dall’Autorità in ambito IES;
9. che occorra effettuare, conseguentemente, un allineamento dei criteri di rilevazione, al fine di evitare la necessità di provvedere con indagini integrative e ad hoc, in costanza del processo di valorizzazione del SIC;
10. che, in questo modo, si favorisce una ricomposizione metodologica, a beneficio della unitarietà delle rilevazioni effettuate e dei criteri di indagine seguiti;
11. che la suddetta opzione si iscrive nell’ambito di una mera attività informativa da parte dei soggetti attivi negli ambiti di attività dell’Autorità, di cui vengono definite le modalità, in accordo con i poteri conferiti alla stessa dalla legge istitutiva;
12. che, in tale prospettiva, non vengono generati oneri amministrativi ulteriori in capo ai privati;
13. che le rilevazioni dei dati realizzate dall’Autorità integrano una funzione conoscitiva, in ordine alla quale è necessario seguire un metodo composito, per la commistione di aspetti economici e giuridici, che impone agli Uffici competenti un approccio flessibile e celere, idoneo a evitare il rischio di ossificazione delle rilevazioni e delle successive valutazioni;
14. che il percorso così tracciato risponde, pertanto, al fondamentale canone di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.), agendo a favore della speditezza delle funzioni (art. 1, legge n. 241 del 1990) affidate al regolatore per la rilevazione e la successiva analisi delle condizioni di mercato;
15. che, al fine di procedere alla suddetta analisi, l’Amministrazione regolatrice non può non tenere conto del fatto che si assiste ad una costante presenza di 397/13/CONS operatori che hanno sede legale in uno Stato estero ed esercitano la propria attività all’interno dell’ordinamento nazionale. Si è reso necessario, pertanto, rilevare anche i ricavi dichiarati derivanti dalla vendita di beni e servizi realizzati sul territorio nazionale, anche se contabilizzati da società con sede all’estero, dato che la realizzazione dei ricavi all’interno dell’ordinamento è un chiaro indice dell’attività effettivamente espletata, ed è idonea a rivelare il modo in cui si sviluppa il mercato nazionale. Ciò avviene secondo i dettami di una corretta analisi concorrenziale, che deve seguire una prospettiva dinamica e non statica;
16. che la prospettiva seguita, peraltro, va nella direzione di una maggiore tutela del pluralismo, in quanto consente all’Autorità di rilevare la consistenza del mercato e le posizioni dei diversi soggetti al suo interno, permettendo una visione d’insieme circa il grado di sviluppo di un sano regime concorrenziale, in diretta rispondenza ai princìpi generali che governano il settore (art. 21 Cost.; art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo; art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
art. 1 e 4, del Tusmar);
17. che sia necessario, in ultimo, adeguare i modelli dell’Informativa Economica di Sistema al fine di renderli conformi al mutato quadro legislativo e regolamentare;
RITENUTO, alla luce del processo di completamento della metodologia di rilevazione indicata:
18. che, sul piano operativo, il perseguimento della prospettiva suesposta induce a ricomprendere dell’analisi da svolgere nel quadro della IES:
19. in primo luogo, tutti i soggetti che esercitano attività di pubblicità on line, pubblicità cinematografica ed editoria annuaristica;
20. in secondo, i soggetti riconducibili alla nozione di agenzia di stampa, rilevante in ambito nazionale anche sul solo piano economico. Si tratta di un settore particolarmente sensibile e in costante mutamento, in ordine al quale è necessario, per l’Autorità, comprendere i ruoli specifici ed effettivi svolti da ciascun operatore. Il fine è valutare nella loro interezza realtà economiche che, in base ad una definizione che appare datata e troppo stringente, sfuggirebbero ad un controllo orientato al mercato, penalizzando la ricchezza del quadro ricostruttivo cui l’Autorità, invece, deve tendere.
Peraltro, una delimitazione eccessivamente restrittiva dei caratteri necessari a rilevare – sul piano economico – i tratti di una agenzia potrebbe porsi in contrasto con libertà fondamentali di manifestazione del pensiero, in quanto criteri eccessivamente rigidi potrebbero escludere dal computo operatori di primaria importanza, così incidendo negativamente sulla successiva analisi concorrenziale;
21. la rilevazione finalizzata al monitoraggio delle situazioni di controllo societario è invece effettuata dal Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), ex. artt. 8 e 9 del Regolamento ROC; 397/13/CONS
22. conseguentemente, le due tipologie di informazioni saranno integrate attraverso l’interconnessione dei sistemi informativi nonché la collaborazione degli Uffici preposti;
RITENUTO necessario, infine, in considerazione dell’alto tasso di dinamismo del settore, riservarsi la possibilità di procedere ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche degli obblighi informativi posti in capo alle imprese, qualora intervenissero mutamenti del quadro normativo e di mercato;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente delibera si applica alle attività di rilevazione delle informazioni riguardanti i soggetti che operano nei settori di competenza dell’Autorità, nel quadro della Informativa economica di Sistema (IES).
Art. 2
Obbligo della Informativa Economica di Sistema
1. Sono obbligati all’invio della IES:
a) Gli operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
b) I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente e che sono legittimati a svolgere le 397/13/CONS attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
c) I fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato:
i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;
d) I soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
e) Le imprese concessionarie di pubblicità: i soggetti che esercitano, direttamente o per conto di terzi, attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani, periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, sugli annuari, al cinema e attraverso agenzie di stampa;
f) Le agenzie di stampa a carattere nazionale: 1) le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2) le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma;
g) Gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali: 1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 416 del 1981, che pubblicano, anche in formato elettronico, testate diffuse al pubblico con 397/13/CONS periodicità quotidiana, o altri prodotti editoriali in misura superiore a dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori, anche ad azionariato diffuso, che pubblicano, anche in formato elettronico, una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità, ovvero prodotti realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico (con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici), purché sotto la direzione di un giornalista o di un pubblicista (art. 46, legge n. 69 del 1963; C. cost., sent. n. 98 del 1968); 3) i soggetti editori di annuari.
2. Sono esentati dall’obbligo dell’invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti obbligati di cui al comma 1 aventi, nell’anno di riferimento, ricavi totali pertinenti alle attività relative ai settori della comunicazione ivi descritti pari a zero euro. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
3. È fatta salva la facoltà dell’Autorità di effettuare controlli sulla sussistenza dei presupposti per l’esenzione di cui al precedente comma.
4. L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni, integrazioni o qualsiasi documento ritenuto necessario ai fini della completezza della Informativa Economica di Sistema.
Art. 3
Comunicazione annuale
1. I soggetti obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilare i modelli di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. I modelli, ai fini della trasmissione telematica, sono resi disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.
2. I modelli di cui al presente articolo sono articolati in due serie: “ridotto” e “base”.
3. I soggetti i cui ricavi risultano minori di 1 (un) milione di euro nei settori rilevati dalla Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilarla in conformità ai modelli della serie “ridotta”.
4. I soggetti i cui ricavi risultano superiori a 1 (un) milione di euro nei settori rilevati dalla Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilarla in conformità ai modelli della serie “base”.
5. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, le omologhe voci di 397/13/CONS altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Ai fini della dichiarazione, devono essere altresì considerati i ricavi realizzati sul territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero.
Art. 4
Modalità di trasmissione
1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica in conformità ai modelli di cui all’art. 3, resi disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it nella sezione Informativa Economica di Sistema”.
2. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti alle informazioni utili alla corretta compilazione degli stessi.
3. I modelli telematici delle serie “ridotto” e “base” devono essere compilati ed inviati, a mezzo di casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata ies@cert.agcom.it.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non affluiscono al protocollo generale dell’Autorità, bensì al registro di protocollo dedicato alla Informativa Economica di Sistema e gestito, in via telematica, dalla casella di posta certificata ies@cert.agcom.it.
Art. 5
Termine
1. Le comunicazioni di cui all’art. 4, al fine di consentire la completa implementazione del nuovo sistema, potranno essere inviate soltanto a partire dal 15 luglio 2013. Il termine entro cui effettuare tali dichiarazioni è prorogato al 15 ottobre 2013.
2. Per gli anni successivi, l’invio delle comunicazioni potrà avvenire a partire dal 1° luglio, e dovrà concludersi entro e non oltre il termine del 30 settembre.
Art. 6
Sanzioni
1. I soggetti che, ai fini dell’obbligo di cui all’art. 2 della presente delibera, comunicano dati non rispondenti al vero sono puniti ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997.
2. I soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all’obbligo di cui all’art. 2 sono puniti ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. 397/13/CONS
Art. 7
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente delibera abroga la delibera n. 303/11/CONS, recante “Informativa Economica di Sistema”.
2. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità (www.agcom.it) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.