Decreto Legge 18 maggio 2012, n. 63 – Art. 1 – Comma 7 bis

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una piu’ rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonche’ risparmi nella spesa pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art.1

Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria

COMMA 7BIS

7-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non e’ richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall’articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata (3)