Regolamento di attuazione dell’art. 25 della l. 5 agosto 1981, n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (1).
(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(Omissis).
Art.1
Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell’art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Per l’accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui al successivo art. 5, si atterrà ai seguenti criteri:
a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto;
b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell’originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell’autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché della ampiezza del corredo bibliografico.
Art.2
La commissione, agli effetti della concessione del contributo, terrà conto:
a) della qualità e dell’impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l’eventuale corredo iconografico;
b) della continuità e della regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;
c) del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varietà dei collaboratori;
d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.
Art.3
Sono escluse dai contributi le pubblicazioni periodiche, ancorché di elevato valore culturale, che dedichino alla pubblicità a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20 per cento, nonché quelle edite dallo Stato, enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.
Art.4
Per concorrere ai contributi di cui all’art. 1 del presente decreto le imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni debbono presentare domanda scritta, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero per i beni e le attività culturali.
La domanda, in regola con le norme sul bollo, dovrà essere accompagnata dai fascicoli pubblicati nell’anno precedente, eventualmente dal programma di cui all’art. 2, lettera b) , e dovrà essere corredata da una dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti della pubblicazione nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti per lo stesso anno.
Per l’anno 1981 la domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, restando valide le domande presentate anteriormente alla data medesima.
Art.5
È istituita la commissione di cui all’art. 25, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, numero 416.
A comporre la commissione, presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono chiamati, oltre al direttore generale competente per l’editoria ed al direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, quindici esperti qualificati, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, scelti tra coloro che svolgano o abbiano svolto attività di ricerca o didattica nelle università per almeno cinque anni, tra coloro che svolgano o che abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni.
Per lo svolgimento dei compiti connessi al funzionamento della commissione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è costituito, nell’ambito delle strutture amministrative e delle attribuzioni della divisione per l’editoria libraria di cui all’art. 2, lettera b) , della legge 29 gennaio 1975, n. 5, un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario in servizio da almeno due anni presso la divisione stessa.