Circolare n. 6 del 16.02.2016 – Disegno di legge sulla riforma dell’editoria

0
1589

A breve inizierà la discussione alla camera della proposta di legge C. 3317 rubricata: “Istituzione del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria”.
Si tratta di una proposta di legge e, quindi, oltre a non produrre alcun effetto giuridico, è modificabile nell’ambito dell’iter parlamentare, ma riteniamo, comunque, opportuno condividere una prima lettura con i destinatari delle nostre circolari.
Pertanto, questa circolare ha la funzione di delineare solo un’ipotesi di disciplina futura, anche per comprendere le tendenze del legislatore; ma rimane l’esigenza di correlare ogni decisione e valutazione alla normativa corrente.

Il Fondo e le risorse disponibili.

L’articolo 1 prevede l’istituzione di un Fondo di durata quinquennale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Il Fondo, per il quale non è previsto un termine in termini di durata, si alimenta attraverso le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria, all’emittenza radiotelefonica e radiotelevisiva, comprese le risorse del Fondo straordinario di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; inoltre, al Fondo affluisce ogni anno una quota, con un limite massimo di 100 mni di euro, delle maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone di abbonamento alla Rai, previste dal comma 160 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Il Fondo viene ripartito annualmente tra le varie tipologie di intervento previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all’editoria, di concerto con il Ministro delle sviluppo economico e dell’economie e delle finanze, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
La proposta di legge si articola su due direttrici: una con norme ad effetto immediato (chiaramente dopo l’approvazione della legge) ed una con l’attribuzione di un ampio ed articolato sistema di deleghe al Governo.

Le norme ad effetto immediato

Le norme ad effetto immediato, contenute all’articolo 3 della proposta di legge, prevedono:

  1. l’abolizione del limite del contributo teorico spettante a quello percepito nel 2010; in altri termini, l’entità del contributo verrà determinato anno per anno senza alcun rapporto con quello spettante per il 2010;
  2. l’introduzione di un nuovo parametro per cui il contributo spettante non potrà essere superiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi di testata (quindi vendite e pubblicità), al netto del contributo medesimo;
  3. l’abolizione del limite del cinque per cento dello stanziamento quale quota di ripartizione per le imprese che accedono ai contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1990, n. 250 (in pratica i periodici cattolici che concorrerebbero in pieno con gli altri soggetti alla ripartizione delle risorse);
  4. la previsione di un acconto pari al trenta per cento del contributo erogato per l’anno precedente entro il 30 maggio dell’esercizio successivo. L’impresa deve, comunque, essere in regola con i pagamenti verso gli enti previdenziali e con le comunicazioni all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (il pagamento del saldo avverrebbe, comunque, entro l’attuale termine previsto per la conclusione del procedimento, ossia il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di competenza dei contributi);
  5. una radicale modifica a tutto il procedimento amministrativo: l’intera documentazione, fatta eccezione per quella inerente il bilancio e le relative certificazioni, per le quali rimane il termine del 30 settembre, va trasmessa entro il termine di presentazione della domanda (quindi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza dei contributi);
  6. l’abolizione per le cooperative costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 di accedere da subito ai contributi nell’ipotesi in cui subentrino nell’attività di edizione di una testata che precedentemente aveva beneficiato dei contributi stessi;
  7. modifica della definizione di ‘prodotto editoriale’ che viene, quindi, identificato come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione ed una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.

Questo pacchetto di norme assumerebbe efficacia nell’attuale stesura per i contributi relativi all’anno 2016.

Contenuto della delega

Come detto, la parte più importante della riforma viene, comunque, delegata al Governo che, con uno o più decreti legislativi da adottare entro sei mesi dall’approvazione della legge, deve riordinare l’intero impianto sulla base di principi e criteri direttivi contenuti nella legge (per questa parte) delega.
In particolare, per ridefinire l’intero impianto normativo, il Governo deve rispettare le seguenti linee guida per i contributi diretti:

  1. i contributi devono essere indirizzati ad imprese editrici di quotidiani e periodici che, in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, esercitino un’attività informativa autonoma ed indipendente di carattere generale, prevedendo, comunque, che vadano favorite esclusivamente le cooperative di giornalisti e, limitatamente ad un triennio, le imprese editrici di quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali; vanno, inoltre, garantite le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, le imprese editrici di pubblicazioni per non vedenti ed ipovedenti, le associazioni di consumatori e di quotidiani e di quotidiani e periodici editi e diffusi all’estero; i requisiti di accesso e le regole di liquidazione devono rispondere a criteri di omogeneità tra i diversi tipi di imprese, mentre in via più generale il procedimento amministrativo deve essere più semplice e trasparente.
  2. vengono esplicitamente escluse le imprese editrici di giornali di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali e le pubblicazioni specialistiche;
  3. i requisiti di anzianità per accedere ai contributi vengono ridotti a due anni per le cooperative giornalistiche e viene previsto come presupposto per l’accesso ai contributi l’edizione digitale che deve essere dinamica e multimediale; viene, inoltre, previsto come criterio per accedere ai benefici della legge il regolare adempimenti degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro; infine, la delega prevede che le imprese debbano dare evidenza ai terzi nel giornale dell’ottenimento del contributo.
  4. con riferimento ai criteri di calcolo, la delega prevede il superamento dell’attuale distinzione tra testate nazionali e testate locali; la graduazione del contributo sulla base delle copie effettivamente vendute e, per le testate on line, degli utenti unici effettivamente raggiunti; la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale e del modello imprenditoriale; una premialità per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato di dipendenti di età inferiore ai 35 anni e per l’aggiornamento professionale.

Poi, per tutti i tipi di imprese, la delega prevede l’introduzione di misure di sostegno per investimenti in innovazione digitale e multimedia, anche attraverso la condivisione di piattaforme comuni tra più imprese editoriali e l’assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da start-up, il sostegno di iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani on line nelle scuole e incentivi fiscali a favore degli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.
Infine, la delega prevede una modifica della disciplina in tema di prepensionamenti e la riduzione del numero dei componenti dell’Ordine nazionale dei giornalisti.
Ribadiamo che si tratta di una proposta di legge in discussione e che, pertanto, non è efficace e che è soggetta a modificazioni nel corso dell’iter parlamentare sul quale sarà nostra cura divulgare gli aggiornamenti.