Con la presente circolare concludiamo il nostro lavoro di prima ricognizione circa i contenuti del Regolamento previsto dall’art. 44 del D.l. n. 112/2004.
La presente circolare ha ad oggetto il terzo Capo del regolamento, rubricato “Semplificazioni e riordino dei contributi indiretti” ed il quarto capo avente ad oggetto le abrogazioni.
Consigliamo, nuovamente, a tutti gli operatori del settore di leggere tutto il testo della circolare.
ART. 14
(Ambito di applicazione)
1. Le procedure di semplificazione e riordino dei contributi all’editoria previsti dagli articoli 4,5,6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.142 sono disciplinate dal presente decreto.
L’art. 14 prevede che le norme contenute nel regolamento in commento si applicano per le agevolazioni di credito previste a favore delle imprese del settore.
ART. 15
(Procedimento di concessione delle agevolazioni di credito)
1. Alla concessione delle agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) preventiva deliberazione dell’istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;
c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L’emanazione dell’Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 e disimpegnate sono contestualmente riassegnate al Fondo di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 2, attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
L’art. 15 definisce anzitutto l’ambito oggettivo degli investimenti agevolabili. I progetti devono avere il supporto preventivo di una delibera da parte di un istituto di credito ed il finanziamento non deve avere una durata superiore ai 10 anni. Il limite massimo del finanziamento è stabilito in 15 mni di euro. Inoltre, il progetto deve essere realizzato entro un anno dalla presentazione del progetto.
Le domande dovranno essere presentate previa pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, che conterrà le modalità tecniche per presentare le domande che, comunque, il cui termine di presentazione non potrà essere inferiore a 90 giorni.
Il terzo comma individua i criteri cui si dovrà ispirare il Comitato per la valutazione previsto al successivo art. 18. In particolare, si dovrà tener conto della validità tecnica, economica e finanziaria del progetto.
Ricordiamo che allo stato questo tipo di agevolazione è incompatibile con i contributi previsti dall’art. 2 della legge n. 250/90.
ART.16
(Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo)
1. In relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, l’Avviso per le presentazione delle domande di cui all’articolo 15, comma 2, è previsto con cadenza annuale.
2. Entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell’Avviso per la presentazione delle domande, il richiedente realizza il progetto oggetto della domanda. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.
3. La mancata realizzazione del progetto, nonché la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilità nelle valutazioni delle domande.
4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:
a) il contratto di mutuo finalizzato di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;
b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzate o in copia dichiarata conforme;
c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alle finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:
a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all’impresa;
b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.
6. In caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:
a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;
b) una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l’indicazione dei singoli costi d’acquisto e dell’importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;
c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;
d) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l’entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;
e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alle finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.
7. Il Comitato, di cui all’articolo 18, sulla base dell’istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell’impresa richiedente nonché la delibera dell’istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.
8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.
La norma in oggetto provvede a regolamentare in maniera puntuale la procedura per l’istruttoria e la successiva erogazione dei contributi sugli interessi connessi ad investimenti agevolabili. Trattandosi di una procedura connessa ad investimenti futuri, per i quali è necessaria la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, non ci dilunghiamo in commenti.
ART. 17
(Determinazione del contributo)
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 15 per le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quelle finanziate dai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria o all’esercizio dell’attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all’articolo 18, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.
2. L’ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull’importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.
3. L’ammissione alle agevolazioni di credito di cui all’articolo 15 è disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all’articolo 18 nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell’Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all’importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti dello stanziamento.
4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore di due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall’istituto finanziatore, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale elaborato dal Servizio competente ed erogato in un’unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l’importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
5. La liquidazione del contributo in conto canoni calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, è effettuata per annualità posticipate al 31 dicembre di ogni anno direttamente al soggetto richiedente. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante elaborato dal Servizio competente ed erogato in un’unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l’importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
Il contributo viene fissato nella misura del 50 per cento degli oneri finanziari connessi agli investimenti ritenuti ammissibili. Nell’ipotesi di variazione tra il tasso d’interesse praticato dall’Istituto bancario ed il tasso di riferimento fissato dal Ministero dell’economia, si applicherà quello più basso.
Anche in questo caso, trattandosi di una procedura complessa, approfondiremo il tema quando sarà imminente la pubblicazione dell’Avviso.
ART. 18
(Comitato per le agevolazioni di credito)
1. La composizione del Comitato di cui al comma 4 dell’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n.62, è così disciplinata. Il Comitato è composto:
a) dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;
b) dal Capo dell’Ufficio per il sostegno all’editoria del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) da un rappresentante del ministro dell’economia e delle finanze;
d) da un esperto in materia di editoria ivi compresa quella elettronica nonché un esperto nel campo dell’ingegneria entrambi nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, nell’ambito delle risorse del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.
4. Il Comitato delibera l’ammissione al contributo di cui all’articolo 16.
5. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.
6. La nomina del Comitato è disposta con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Comitato di valutazione viene fortemente snellito, prevedendo la presenza di solo 4 persone.
ART. 19
(Presentazione delle domande)
1. Le domande relative al presentate per via telematica e sottoscritte con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l’impresa non potesse utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato dall’articolo 15, comma 2 per mezzo di raccomandata postale con l’indicazione dei motivi ostativi, sottoposti a valutazione ai fini dell’ammissibilità della domanda.
La domanda dovrà essere presentata per via telematica. Su questo tema rimandiamo a quanto detto in relazione all’art. 1 nella circolare n. 34.2008 ed al comma 3 dell’art. 8 nella circolare n. 35.2008.
ART. 20
(Controlli e revoca dei benefici)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla Guardia di Finanza che, ai sensi dell’apposito protocollo d’intesa, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l’attività di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammessi alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l’impresa è tenuta, annualmente, ad inoltrare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta comunicazione è disposta la revoca del contributo già concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.
All’art. 20 vengono dettagliate le procedure di controllo e di revoca dei contributi in conto interessi. Anche in questo caso rimandiamo eventuali approfondimenti ad altra sede.
ART. 21
(Disposizioni transitorie)
1. Le agevolazioni di credito concesse ai sensi della legge ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all’esaurimento delle relative procedure.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comitato di cui all’art. 18, sono attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito richieste ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della legge 7 marzo 2001, n. 62.
L’art. 21 prevede una disciplina transitoria, attribuendo, comunque, al nuovo Comitato tutte le competenze in materia di contributi in conto interessi, anche per procedimenti ancora in atto.
ART. 22
(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)
1. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle Comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari al 50 per cento di quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore.
2. Per le imprese editoriali quotate in borsa le tariffe agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dello Sviluppo Economico, tenendo almeno conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
L’articolo in commento interviene sulle agevolazioni postali.
Dal momento che il primo comma appare, nella sua formulazione poco chiaro, rimandiamo il relativo commento appena in possesso della sua interpretazione.
Il secondo comma prevede che le tariffe agevolate per le società quotate in borsa sono determinate annualmente sulla base di un decreto del Ministero delle Finanze. In altri termini, si dovrebbe creare un doppio canale che dovrebbe vedere diminuito l’onere pubblico per le testate edite da società quotate in borsa.
CAPO IV
(Disposizioni finali e abrogazioni)
ART. 23
(Abrogazioni)
1. In relazione al Capo 1, a decorrere dai procedimenti riferiti ai contributi relativi all’anno 2008, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole “il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa”;
b) lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
c) lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
d) comma 2 bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole “e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa;
e) primo periodo del comma 2 ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole “con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa”;
f) secondo periodo del comma 2 ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole “ e in misura, comunque non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa”;
g) comma 2 quater dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da “ivi comprese” fino alla fine del comma;
h) lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
i) comma 7 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
j) comma 8 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
k) comma 9 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
l) comma 10 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
m) comma 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
n) comma 12 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
o) comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
p) articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278;
q) comma 2 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 278;
r) articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
s) secondo periodo del comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
t) comma 1 dell’articolo 10 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
2. In relazione al Capo II sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 295, dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) il comma 2 dell’articolo 39 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 2008, n. 31;
c) le parole da “La quota spettante” a “ai sensi della presente legge” dell’articolo 10 bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse.
3. In relazione al Capo III sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) I commi 8 e 10 dell’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
b) Gli articoli 1,2,4,5,6 e 9, i commi 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 dell’articolo 3 e il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
c) L’articolo 3 bis del decreto 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Le abrogazioni sono quanto mai numerose e vanno spesso nella direzione di favorire un’effettiva semplificazione della normativa, nell’ottica di una delegificazione.
Segnaliamo solo le abrogazioni più significative:
1) l’abrogazione della lettera c del comma 2 dell’art. 3 della legge n. 250/90 significa che non esiste più il limite della raccolta pubblicitaria del 30 per cento rispetto ai costi d’impresa (limite fissato nel 40 per cento per i periodici di cui al comma 3).
2) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 5 della legge n. 278 del 14 gennaio 1991 prevede la decadenza dal contributo per le imprese editrici di periodici bimestrali.
ART. 24
(Decorrenza)
1. Ove non sia diversamente determinato, le norme di cui ai Capi I e II entrano in vigore a decorrere dai contributi relativi all’anno 2008.
2. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Probabilmente la norma più insidiosa, in quanto prevede la sostanziale retroattività delle norme in tema di contributi diretti all’editoria ed alle emittenti radiotelevisive. Segnaliamo che si tratterebbe di applicare sia i nuovi criteri per la distribuzione (quindi con l’esclusione delle vendite in blocco) che i nuovi sistemi di calcolo già dal 2008.