Come abbiamo anticipato nella nostra circolare n. 33/2016, in questa sede ci occupiamo dell’abrogazione del comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
La lettera a) del quarto comma dell’articolo 3 della legge di riforma dell’editoria prevede l’abrogazione esplicita dell’esenzione dal requisito dell’anzianità quinquennale per le cooperative giornalistiche formate dai dipendenti delle aziende editrici di testate ammesse a contributo entro il 31 dicembre 2011, costituite ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
La lettura della norma sic et simpliciter porrebbe un serio problema per tutte le cooperative giornalistiche che hanno fruito in questi anni del beneficio in esame. Infatti, è evidente che nessuno dei soggetti in oggetto ha potuto in 4 anni maturare l’anzianità quinquennale prevista dalla norma.
Nei decreti attuativi il Governo dovrà ridurre l’anzianità a due anni e, presumibilmente, in sede interpretativa dovrebbe prevalere il principio che l’abrogazione del requisito dell’anzianità si applicherà solo ai soggetti che attiveranno il procedimento previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 a partire dal 2017. E in questa direzione la norma stessa assumerebbe, oggettivamente un senso, visto il rischio, concreto, che – a breve – in assenza di una simile previsione, ci si sarebbe posti il problema delle cooperative nate dalla cessazione delle pubblicazioni da parte di imprese cooperative che a loro volta avevano, in questi anni, fruito dei benefici di legge.
Al fine di garantire una lettura semplice e per singoli argomenti della riforma, rimandiamo alla prossima circolare l’analisi delle nuove norme che qualificano il prodotto editoriale on line e le testate giornalistiche.