Circolare n. 32 del 21/10/2004 – Agevolazioni telefoniche

0
1215

Egregio Editore,

facciamo seguito a quanto preannunciato nella ns. circolare n. 02/2004 in relazione alle agevolazioni telefoniche di cui all’art. 28 della legge n. 416/81. In quella occasione, abbiamo provveduto a comunicare che – in base all’art. 4, comma 6, della legge finanziaria 2004 – la riduzione del 50% prevista per le utenze telefoniche veniva estesa anche ai “circuiti a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati”.

Con una nota del 19 ottobre u.s., la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) nel rappresentare presso il Ministero delle Comunicazioni la mancata applicazione ad alcune imprese della riduzione spettante, ha comunicato che il Ministero ha assicurato che i gestori telefonici (i quali non avrebbero mai provveduto ad applicare l’agevolazione per assenza di istruzioni da parte del Ministero stesso) potranno chiedere il rimborso delle riduzioni accordate alle imprese editoriali al competente Dipartimento del tesoro – Divisione VI.

I rimborsi, però, decorrerebbero dalla data di pubblicazione del disegno di legge recante le disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2004 (Atto Camera 5095) che prevede il trasferimento dell’importo stanziato per le provvidenze in oggetto al pertinente capitolo di spesa (1501/MEF).

Ne deriva che – allo stato – le predette agevolazioni non sarebbero riconosciute retroattivamente, ovvero a partire dalla data in cui le imprese hanno presentato regolare domanda ex art. 28 legge 416/81 così come modificato dall’art. 4, comma 6, della legge finanziaria 2004.

Sarà nostra cura, comunque, informarVi sull’evoluzione del percorso normativo inerente modalità, campi e termini di applicazione del beneficio in oggetto; resta fermo che, in ogni caso, è comunque opportuno – all’atto dell’attivazione di una nuova utenza (fonia e/o dati) – presentare anche l’apposita domanda di agevolazione.

Cordiali saluti.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome