Circolare n. 31 del 05/11/2012 – Legge 16 luglio 2012, n. 103: chiarimenti lettera a) e b) comma 4 dell’art. 1 – Nuovi requisiti d’accesso ai contributi all’editoria – esercizio 2013

0
1166

Continuiamo ad esaminare le nuove norme introdotte dalla legge del 16 luglio 2012, n. 103, facendo seguito alle precedenti circolari n. 21, n. 22, n. 23, n. 24 e n. 25. Con la presente circolare analizzeremo i nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria per il 2013 relativi al rapporto tra soci e dipendenti.

La lettera a del comma 4 dell’articolo 1 della legge prevede che: “le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l’esercizio di riferimento dei contributi”;

In prima lettura va evidenziato che il comma in oggetto si applica esclusivamente alle cooperative giornalistiche e, quindi, non assume alcuna valenza per le società la cui maggioranza del capitale è detenuto da cooperative, fondazioni o enti morali e per gli organi di partito.

In pratica le cooperative giornalistiche per poter accedere ai benefici previsti dalla legge devono rispettare i seguenti requisiti:
a) tutti i soci devono essere giornalisti o poligrafici; sono assimilati ai poligrafici i grafici editoriali ed i dirigenti delle imprese editoriali come previsto dalla circolare del Dipartimento informazione ed editoria del 07 marzo 2007.
b) oltre il cinquanta per cento dei soci devono essere assunti con contratto a tempo indeterminato (non c’è più la previsione del tempo pieno, prevista, invece, ancora per il 2012 dal D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223) con la prevalenza di giornalisti.
c) almeno il cinquanta per cento dei giornalisti assunti con contratto di esclusiva devono essere soci della cooperativa (norma prevista dall’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416);
d) devono rispettare il requisito della mutualità prevalente per l’esercizio di riferimento dei contributi.

La lettera b) del medesimo comma 4 prevede, invece, sempre a partire dal 2013 che per accedere ai benefici di legge, le società editrici di quotidiani devono assumere almeno cinque dipendenti con contratto a tempo indeterminato con prevalenza di giornalisti, mentre le imprese editrici di periodici devono assumere almeno tre dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sempre con prevalenza di giornalisti. Questa norma vale per tutte le categorie di imprese editrici che richiedono l’accesso ai contributi.

Con questa circolare concludiamo anche la prima carrellata sulle novità normative apportate dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Segnaliamo che a partire da questo numero il CCE pubblica la rivista “diritto ed economia dei mezzi di comunicazione” che verrà inviata ai clienti come ulteriore servizio. Il numero della rivista in uscita è dedicato esclusivamente alla disamina di quanto disposto dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 con un mio approfondimento. Il testo è disponibile sul sito www.diecom.eu. Ai soli clienti del CCE sarà garantito l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito. In attesa dell’unificazione del sito all’interno del portale www.editoria.tv e del nuovo sito www.ccestudio.it dovremo fornirvi la password per accedere liberamente agli articoli della rivista. Pertanto, in questa prima fase invitiamo i clienti a richiedere username e password al seguente indirizzo di posta elettronica cce@ccestudio.it Una volta verificata l’esistenza del contratto e la regolarità dei pagamenti provvederemo ad inviarvi le credenziali di accesso.
A breve, comunque, provvederemo con un’ulteriore circolare a fornire un quadro sinottico della nuova legge e dei relativi requisiti sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome