Circolare n. 16 del 20/04/2009 – Par condicio – Elezioni Europee 6 e 7 giugno 2009 – Disposizioni per la stampa

0
1244

Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 57/09/CSP, pubblicata sulla G.U. n, 90 del 18 aprile 2009, sono state divulgate le “disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009”.

Nel periodo che intercorre da oggi fino al 28 aprile (termine ultimo per la presentazione delle candidature), così come disposto dal Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici, tutti i partiti ed i movimenti in possesso del requisito della rappresentanza parlamentare.
Mentre, nel periodo che intercorre tra la data di presentazione delle candidature (29 aprile) e quella di chiusura della campagna elettorale (4 giugno), si intendono per soggetti politici tutti i partiti e le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e quelle rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
Entro il 23 aprile (5 giorni dalla data di pubblicazione della delibera in oggetto nella G.U.), l’editore che intende pubblicare messaggi politici elettorali deve pubblicare un apposito comunicato preventivo (Allegato 1) in cui siano precisate le condizioni di accesso agli spazi, l’avvenuta predisposizione di un documento analitico di autodisciplina, l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso la quale questo è depositato. La pubblicazione dei messaggi elettorali potrà avvenire dalla prima edizione successiva a quella in cui il comunicato preventivo viene pubblicato.

In relazione ai periodici, il comma 1, dell’art. 20, prevede che, si debba prendere in considerazione la data di effettiva distribuzione al pubblico. Nell’ipotesi in cui la periodicità non renda possibile tale modalità, l’obbligo si intende assolto con la pubblicazione del regolamento in altre testate quotidiane e periodiche, di analoga diffusione.

Il documento analitico (Allegato 2), di cui può anche essere omessa la pubblicazione, ma non l’adozione (infatti deve essere disponibile a prima richiesta) deve contenere:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione;
b) le tariffe praticate, distinte per singola testata nell’ipotesi di pluralità di testate, e le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
d) nell’ipotesi di edizioni locali o pagine locali di pubblicazioni nazionali , occorre procedere alla differenziazione, laddove adottata, delle tariffe sulle pagine nazionali e delle tariffe sulle pagine locali.
Nel variare il documento analitico che proponiamo, evidenziamo che debbono essere riconosciute a favore di tutti coloro che richiedono spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali le condizioni migliori praticate ad uno di essi. Questo significa che non esiste margine alcuno di sconto (differenziato a seconda dell’inserzionista) rispetto al piano tariffario adottato per le consultazioni elettorali in oggetto.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di messaggio politico elettorale: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; le pubblicazioni di confronto tra più candidati.
Ricordiamo il divieto, assoluto di pubblicare messaggi elettorali, a qualsiasi titolo, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni.

I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati, in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

I risultati dei sondaggi devono essere corredati da una nota informativa da cui si desumano: I) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; II) il committente e l’acquirente del sondaggio; III) i criteri seguiti per la formazione del campione, evidenziando se si tratta di sondaggio rappresentativo o sondaggio non rappresentativo; IV) il metodo di raccolta e di elaborazione dei dati; V) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento; VI) il testo integrale delle domande rivolte; VII) la percentuale delle persone che hanno risposto alle singole domande; VIII) la data in cui è stato realizzato il sondaggio. La nota informativa deve essere evidenziata in apposito riquadro. Infine, i risultati dei sondaggi devono essere resi disponibili a cura del committente sul sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e vietato rendere pubblici o diffondere i risultati, anche parziali dei sondaggi.

La disciplina in oggetto non si applica agli organi di partito o di movimenti politici. L’art. 17 del regolamento prevede che, nell’ipotesi di specie, i partiti, le forze politiche, le coalizioni o le liste debbano tempestivamente fornire comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, il regolamento di attuazione di cui alla premessa prevede che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste sono tenute a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.
Si ritiene pertanto opportuno che i partiti o i movimenti politici referenti effettuino una comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dove si espliciti l’eventuale applicazione dell’esenzione dall’obbligo di legge.
Segnaliamo, infine, che a breve verrà pubblicata la delibera avente ad oggetto la disciplina della par condicio per le prossime consultazioni amministrative. In quell’occasione verrà inviata una nuova circolare. Nelle more verrà data tempestiva informazione sul nostro sito www.ccestudio.it.

Allegato 1 – COMUNICATO PREVENTIVO stampa

Allegato 2 – DOC ANALITICO stampa

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome