In relazione al credito d’imposta sulla carta, ricordiamo che tutte le imprese non quotate possono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione rilasciata da società di revisione iscritte alla Consob relativa al consumo della carta utilizzata nel corso dell’esercizio 2011 con l’esclusione di quella utilizzata per le pubblicazioni di inserzioni pubblicitarie.
Infatti, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2011, al punto 4) fa esplicito riferimento a quanto previsto dall’articolo 3 della precedente circolare del 7 novembre 2005, n. 3.
Il termine di presentazione della sola certificazione dei costi è fissato al 30 giugno 2012.
Maggiore complessità riguarda la situazione di quelle società che pur non essendo quotate in Borsa provvedono per altre ragioni, a far rientrare la certificazione dei costi per l’acquisto carta nell’ambito della certificazione del bilancio. Infatti, fermo rimanendo l’obbligo che da detta certificazione emerga con chiarezza il consumo di carta al netto delle inserzioni pubblicitarie, riteniamo che in questo caso l’obbligo di trasmissione della relativa certificazione sia da intendersi entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio.
Segnaliamo, comunque, la necessità di riportare anche in nota integrativa con chiarezza le spesa sostenuta per l’acquisto della carta al netto delle inserzioni pubblicitarie per la quale si è richiesto l’accesso al beneficio di legge.
Infine, ricordiamo che il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il codice tributo 6837 e non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti beneficiari.