Con la presente, segnaliamo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 43/04/CSP recante “Attuazione dell’art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo al Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali ” ha adottato il codice di autoregolamentazione rivolto a disciplinare, in particolare, le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento trasmessi da emittenti radiofoniche e televisive locali.
Il predetto Codice chiarisce, anzitutto, cosa si intende per:
– programma di informazione: il telegiornale, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;
– programma di comunicazione politica: ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;
– messaggio politico autogestito a pagamento: ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica. Fermo restando il divieto di fornire nel periodo elettorale o referendario, anche indirettamente, qualsiasi indicazione o preferenza di voto nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, il Codice di autoregolamentazione stabilisce:
1) per i programmi di comunicazione politica: essi devono consentire una effettiva parità di trattamento tra i vari soggetti politici e devono essere collocati in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie;
2) per i messaggi politici autogestiti a pagamento: l’accesso agli spazi deve essere concesso sulla base di condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici. Inoltre, le emittenti radiotelevisive interessate a trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a rendere pubblico l’intendimento attraverso un comunicato da trasmettere almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggior ascolto e per tre giorni consecutivi indicando anche l’avvenuta predisposizione di un documento analitico di autodisciplina e l’indirizzo e il numero di telefono/fax della sede presso la quale questo è depositato. Il documento analitico deve contenere:
– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo entro il quale gli stessi possono essere prenotati;
– le modalità di prenotazione degli spazi;
– le tariffe praticate, tenendo conto che le tariffe massime praticabili non possono superare il 70% del listino di pubblicità tabellare;
– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi stessi.
Infine, ogni messaggio diffuso da emittenti radiofoniche deve essere preceduto e seguito da un annuncio audio che contenga la locuzione “messaggio elettorale/referendario a pagamento” e l’indicazione del committente. Ogni messaggio trasmesso da emittenti televisive deve, invece, recare per tutta la sua durata, in sovrimpressione, la dicitura “messaggio elettorale/referendario a pagamento e l’indicazione del committente.
Per completezza di informazione si segnala che i messaggi politici autogestiti gratuiti continuano ad essere disciplinati dall’art. 4, commi 3 e 5, della legge n. 28 del 22 febbraio 2000. Maggiori dettagli saranno, comunque, resi appena disponibili le disposizioni regolamentari e attuative dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ordine alle prossime consultazioni elettorali.
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.