Circolare n. 09 del 22/02/2008 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 33/08/CSP, sono state divulgate le disposizioni per le modalità di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni in oggetto nel periodo che intercorre tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

Pertanto, la disciplina in oggetto si applica nel periodo (in corso) che va dal 6 febbraio (data in cui con il D.P.R. 6 febbraio 2008, n. 20 sono stati convocati i comizi elettorali) e il 10 marzo (termine ultimo entro cui i partiti o i gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano le liste dei candidati relative a ciascuna circoscrizione o regione).
Ne deriva che la disciplina del periodo residuo, che intercorre – appunto – tra il termine ultimo di presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, sarà oggetto di una ulteriore e successiva deliberazione.

In relazione agli adempimenti necessari per diffondere, sulla testata o sulle testate edite, messaggi politici elettorali, segnaliamo quanto segue.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento nella G.U. , l’editore che intende trasmettere messaggi politici elettorali deve pubblicare un apposito comunicato preventivo (Allegato 1) in cui siano precisate le condizioni di accesso agli spazi, l’avvenuta predisposizione di un documento analitico di autodisciplina, l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso la quale questo è depositato.

Il documento analitico (Allegato 2), di cui può anche essere omessa la pubblicazione, ma non l’adozione) deve contenere:
A) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione;
B) le tariffe praticate, distinte per singola testata nell’ipotesi di pluralità di testate, e le eventuali condizioni di gratuità;
C) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
D) nell’ipotesi di edizioni locali o pagine locali di pubblicazioni nazionali, occorre procedere alla differenziazione, laddove adottata, delle tariffe sulle pagine nazionali e delle tariffe sulle pagine locali.
Nel variare il documento analitico che proponiamo, evidenziamo che debbono essere riconosciute a favore di tutti coloro che richiedono spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali le condizioni migliori praticate ad uno di essi. Questo significa che non esiste margine alcuno di sconto (differenziato a seconda dell’inserzionista) rispetto al piano tariffario adottato per le consultazioni elettorali in oggetto.

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di messaggio politico elettorale: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; le pubblicazioni di confronto tra più candidati.

I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati, in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

I risultati dei sondaggi devono essere corredati da una nota informativa da cui si desumano: I) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; II) il committente e l’acquirente del sondaggio; III) i criteri seguiti per la formazione del campione, evidenziando se si tratta di sondaggio rappresentativo o sondaggio non rappresentativo; IV) il metodo di raccolta e di elaborazione dei dati; V) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento; VI) il testo integrale delle domande rivolte; VII) la percentuale delle persone che hanno risposto alle singole domande; VIII) la data in cui è stato realizzato il sondaggio. La nota informativa deve essere evidenziata in apposito riquadro. Infine, i risultati dei sondaggi devono essere resi disponibili a cura del committente sul sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).

La disciplina in oggetto non si applica agli organi di partito o di movimenti politici. L’art. 17 del regolamento prevede che, nell’ipotesi di specie, i partiti, le forze politiche, le coalizioni o le liste debbano tempestivamente fornire comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, il regolamento di attuazione di cui alla premessa prevede che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste sono tenute a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.
Si ritiene pertanto opportuno che i partiti o i movimenti politici referenti effettuino una comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dove si espliciti l’eventuale applicazione dell’esenzione dall’obbligo di legge.

Allegato 1 – COMUNICATO PREVENTIVO (Stampa)

Allegato 2 – CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (Stampa)

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