Con la presente evidenziamo che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera n. 645/07/Cons, ha approvato il disciplinare per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri.
Ricordiamo che l’art. 2 bis della legge n. 66/2001 prevede l’obbligo a carico dei soggetti che siano titolari di più di una concessione televisiva di riservare, per ciascun blocco di programmi e servizi diffusi attraverso la tecnologia del digitale terrestre, almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva a soggetti terzi. Per semplicità, segnaliamo che detto obbligo riguarda Rai, Mediaset e Telecom Italia Media che, pertanto, sono obbligate a cedere almeno il quaranta per cento dei canali digitali a soggetti terzi.
Segnaliamo, pertanto, la delibera in oggetto, per i numerosi editori che, da tempo, si pongono come obiettivo, la multimedialità della propria offerta di informazione.
La premessa, per le imprese che producono informazione a livello locale, è che, purtroppo, la delibera prende atto della strutturazione nazionale delle reti televisive di Rai e Mediaset, per cui l’attribuzione regionale potrà essere effettuata solo nell’ambito dell’attribuzione di risorse da parte di Telecom Media.
I soggetti destinari della quota di riserva sono: a) le emittenti televisive nazionali che non abbiano raggiunto la copertura minima prevista dalla legge; b) le emittenti locali che non dispongano di frequenze in grado di garantire la copertura di almeno l’ottanta per cento del proprio bacino di irradiazione; c) i fornitori di contenuti indipendenti, ossia gli editori che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con i gestori di rete; d) i fornitori di contenuti operanti via satellite o via cavo; e) i soggetti in possesso dei requisiti previsti per i fornitori di contenuti a livello nazionale o che si impegnino ad acquisire tali requisiti entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Ricordiamo che i requisiti per i fornitori di contenuti a livello nazionale sono i seguenti: a) capitale sociale minimo, interamente versato ed al netto delle perdite, di euro 6.200.000; b) almeno venti lavoratori dipendenti assunti.
E’ evidente che il riferimento alle condizioni per l’autorizzazione ai fornitori di contenuti a livello nazionale rappresenta un forte vincolo per le imprese di minori dimensioni, che, pur dovendo essere i veri soggetti da tutelare, vengono, così escluse dalla possibilità di partecipare al bando.
Gli operatori obbligati alla cessione di capacità trasmissiva devono praticare condizioni di offerta eque, trasparenti e non discriminatorie. Detto obbligo si realizza attraverso la pubblicazione di un listino che deve essere approvato dall’Autorità e che gli operatori devono inserire sul proprio sito.
Le imprese obbligate hanno già presentato all’Autorità un proprio listino di riferimento (manco a dirlo, praticamente uniforme; ma questa è un’altra questione) che porta ad un costo di circa 900.000 euro per Mbit/s distribuito a livello nazionale. L’Autorità ha ritenuto tali costi eccessivi ed ha chiesto alle imprese di ridefinire un piano tariffario tale da ridurre la barriera all’ingresso, prevedendo, inoltre, un periodo minimo di quattro anni per i contratti rientranti in quest’ambito. Le nuove condizioni andranno presentate dalle imprese entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare.
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro sessanta giorni dall’aggiornamento delle tariffe all’AGCOM presso il seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Via delle Muratte, 25, 00187 – Roma. E’, inoltre, espressamente previsto che i plichi siano consegnati a mano.
Le domande di aggiudicazione verranno valutate sulla base dei seguenti parametri: a) qualità del piano editoriale; b) qualità del piano di impresa; c) qualità del progetto di utilizzo della capacità trasmissiva.
Al termine della valutazione l’Autorità procederà ad approvare le graduatorie.