Circolare n. 07 del 12/02/2010 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature (ore 12 del 27 febbraio 2010) – Disposizioni emittenti radiotelevisive

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 24/10/CSP, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state divulgate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010.

Le disposizioni in esame si applicano esclusivamente a alle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata negli ambiti territoriali nei quali è prevista la consultazione elettorale (vedi allegato B).
Le disposizioni del presente provvedimento, già efficaci in data odierna, saranno valide sino al termine di presentazione delle candidature (ore 12 del 27 febbraio 2010).

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
In relazione ai programmi di comunicazione politica , trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità ha stabilito che deve essere consentita una effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. La parità deve essere garantita:
1) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali da rinnovare;
2) nei confronti delle forze politiche, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
• emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
• emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni devono essere comunicati – anche a mezzo telefax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi. Laddove sia possibile, le trasmissioni di comunicazione politica devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Per le consultazioni in oggetto è possibile la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità che devono essere accordati ai soggetti politici. Inoltre, l’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della delibera in oggetto (giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ), le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, previa divulgazione di un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento (modello MAG/1/ERPC – allegato A), che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente e che deve contenere:
– il numero massimo dei contenente:
– la collocazione nel palinsesto;
– gli standard tecnici richiesti;
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
Il documento deve essere trasmesso, anche a mezzo fax, al competente Co.Re.Com. Inoltre, con almeno 5 giorni di anticipo, dovranno essere comunicati allo stesso modo anche eventuali variazioni apportate al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto (modello MAG/2/ERPC – allegato A).

Nel periodo di vigenza della presente delibera le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento , assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono dare notizia dell’intendimento di diffondere messaggi a pagamento, mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. Nell’avviso si informa che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
– le modalità di prenotazione degli spazi;
– le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
La prima messa in onda del suddetto avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale. Inoltre, ai richiedenti gli spazi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
Ciascuna emittente è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi.
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

Per le emittenti radiofoniche i messaggi politici a pagamento devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
Per le emittenti televisive i messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dalle norme viste per le emittenti locali esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004. In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.

Le emittenti a carattere comunitario possono esprimere i principi di cui sono portatrici.

Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI

Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali sino al decorrere del termine per la presentazione delle candidature sono ripartiti tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario.

In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorità.

L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

Fino al quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento (modello MAG/1/ERPC – allegato A), che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente:
– la trasmissione dei messaggi,
– il numero massimo dei contenitori predisposti,
– la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
Il documento deve essere inviato, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, così come, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, deve essere comunicata ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto (MAG/2/ERPC – allegato A).

I programmi di informazione, ovvero per quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono rappresentati da telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
Nel periodo disciplinato dalla delibera in oggetto, i suddetti programmi debbono rispettare i principi di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, dell’obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare – anche indirettamente – vantaggi o svantaggi per determinate forze politiche. Infine, essi devono assicurare la più ampia ed equilibrata presenza ed espressione ai diversi soggetti politici.
Inoltre, i direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori.

I telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori e i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.

Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non è ammessa ad alcun titolo la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Inoltre, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
Si precisa che, ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Quindi, sia il consorzio costituito per la gestione del circuito, sia le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali.
Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea

Imprese radiofoniche di partiti politici
Le disposizioni della presente non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Conservazione delle registrazioni
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data.

Per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali rimandiamo a quanto previsto nella circolare n. 6/2010.

Ricordiamo che ogni violazione di quanto riportato nella presente sarà punito secondo le sanzioni previste dal Titolo V della delibera in oggetto.

Allegato A

Allegato B – liste

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