Segnaliamo che, nella giornata di ieri, è stata pubblicata sul sito del Governo la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29/12/2011 avente ad oggetto le modalità di richiesta del credito d’imposta sui consumi di carta per l’esercizio 2011.
A corredo della circolare che, come già segnalato nelle nostre precedenti circolari n. 24/2010 e 20/2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato il termine per la presentazione delle domande il 15 febbraio 2012.
La domanda, da inviare esclusivamente attraverso raccomandata R/R, dovrà – sostanzialmente – contenere:
a) gli elementi identificativi dell’impresa;
b) gli estremi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;
c) l’importo del credito d’imposta spettante ai sensi della successiva lettera d);
d) l’impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall’approvazione, dal quale deve risultare in modo evidenziato, la spesa sostenuta per l’acquisto della carta detraibile ai sensi dell’articolo 4, commi da 181 a 183 della legge n. 350 del 2003.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) l’inerenza delle spese sostenute per l’acquisto della carta nell’anno 2011 alle tipologie di prodotti editoriali non espressamente escluse dal beneficio, ai sensi del comma 183 del predetto articolo 4 della legge n. 350 del 2003;
b) l’importo complessivo della spesa agevolabile risultante dall’elenco delle fatture che dovrà essere allegato alla domanda;
c) limitatamente alle imprese editrici di libri, di non essere soggetti tenuti all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;
d) che la spesa per la carta si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana oppure di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
e) che la spesa sostenuta per l’acquisto della carta è riferita a quella utilizzata nell’anno 2011 per la stampa delle testate e dei libri editi;
f) che l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.
Ricordiamo che il credito d’imposta sulla carta è cumulabile con i contributi previsti dalla legge n. 250/90, come indicato nella circolare n. 1/05 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La domanda di contributi deve essere limitata alla carta acquistata e consumata. Per tale ragione, è necessario valutare il magazzino al 31.12.2011.
Si evidenzia che, a differenza degli anni 2004 e 2005, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29/12/2011 stabilisce, al punto 4, che nella certificazione dei costi effettuata da una società di revisione iscritta alla CONSOB, deve essere dichiarato il costo della carta calcolato al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. Su questo punto, confidiamo in un chiarimento da parte della Presidenza sull’interpretazione della disposizione e sulle modalità di calcolo del valore richiesto.
Inoltre, nel richiamare le disposizioni precedenti, appare chiaro che l’obbligo di presentazione del bilancio certificato, dal quale risulti in modo evidenziato la spesa sostenuta per l’acquisto della carta detraibile, è confermato soltanto per le società editrici quotate in borsa. Per le imprese editrici di quotidiani e periodici non quotate, resta confermata la forma ridotta di certificazione già prevista per le imprese editrici di libri. Tali imprese, infatti, potranno sottoporre a certificazione i soli costi sostenuti per l’acquisto della carta utilizzata nell’esercizio 2011, in luogo dell’intero bilancio. Anche tale forma ridotta di certificazione dovrà essere eseguita da una società di revisione iscritta nell’apposito albo CONSOB.
Come già avvisato nella nostra circolare n. 20/2011, e attesa la scadenza imminente per la presentazione delle domande, le imprese interessate alla nostra assistenza sono pregate di inviarci, a strettissimo giro, via fax, l’incarico a curare in nome e per conto la predisposizione dell’istanza, trasmettendoci anche a mezzo e-mail – copia di tutte le fatture di acquisto carta scannerizzate ed un prospetto di riepilogo delle stesse (in excel) con indicazione esplicita del numero di fattura, del fornitore, della fornitura di carta, della grammatura e del valore di acquisto al netto di IVA.
Pertanto, tenuto conto dei tempi ridotti, comunichiamo che il CCE non potrà predisporre la documentazione nell’ipotesi di mancata ricezione, nel termine massimo del 20 gennaio p.v, della lettera di incarico e di tutta la documentazione richiesta.