Trattamento civilistico dei contributi all’editoria

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La qualificazione giuridica ed il relativo trattamento ai fini civilistici e ai fini fiscali dei contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modifiche ed integrazioni ha sempre originato una forte diatriba tra i sostenitori della loro qualificazione giuridica in conto capitale e quelli della qualificazione giuridica in contro esercizio.
Ad avviso di chi scrive, detto contributo va considerato in conto esercizio.
Infatti, i contributi in conto capitale sono definiti alla lettera F, numero 1, del principio contabile n. 16, laddove lo stesso prevede che: “per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate dallo Stato o da altri Enti ad imprese per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattazione ed all’ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Trattasi di contributi per i quali di solito l’impresa che ne beneficia ha il vincolo a non distogliere dall’uso previsto per un determinato tempo, stabilito dalle leggi che li concedono, le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono”.
Di contro, i contributi in conto esercizio sono definiti i contributi dovuti in base ad una legge e a disposizioni contrattuali e, pertanto, la funzione degli stessi è di integrare i ricavi della gestione caratteristica o ridurre i costi della stessa.
Dalla lettura della definizione dei due tipi di contributi appare pacifica l’iscrivibilità dei contributi all’editoria alla tipologia del contributo in conto esercizio.
Nel corso degli ultimi anni, più volte a contrario, è stata indicata la Risoluzione Ministeriale del Min. Fin. n. 2/1151 del 27.04.1982.
La risoluzione di cui sopra fu adottata in costanza dei contributi sul consumo di carta previsto dalla legge n. 416/81. In quell’occasione, l’Amministrazione Finanziaria si espresse per la definizione dei contributi all’editoria quali contributi in conto capitale.
Per fare chiarezza sulla diversità eziologica dei contributi sul consumo di carta della legge n. 5 agosto 1981, n. 416 e sui contributi previsti dall’art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, citiamo alcuni passaggi della citata circolare.
“In proposito, dall’esame della legge sopra indicata, sia nella sua ratio globale che con riferimento al contenuto specifico delle singole norme che dispongono per la concessione dei contributi, non sembra possa dedursi che la finalità sia quella di destinare i contributi stessi alla copertura dei costi di gestione delle aziende editrici della stampa sia periodica che quotidiana”.
“Per quanto riguarda la stampa quotidiana, si osserva, che, nonostante la intitolazione dell’art. 22 della citata legge, il contributo ivi previsto per ogni copia stampata non è rapportato al prezzo della carta utilizzata, bensì al numero delle copie di tirature media giornaliera e decresce con l’aumentare della tiratura stessa nella misura prevista per i singoli scaglioni di appartenenza”. Ed ancora: “omissis… prescinde da ogni valutazione e rapporto con i costi e le spese per badare alla stabile struttura produttiva dell’impresa”.
Ora, tutti i passaggi individuati non appaiono rapportabili con l’attuale sistema di contributi il cui principio fondamentale risiede in un rapporto del contributo con i costi sostenuti.
Ad ulteriore rafforzamento della tesi esposta, vi è la circostanza che i contributi vengono assoggettati alla ritenuta di acconto del 4% previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 per i contributi in conto esercizio.
Sulla scorta di quanto detto, riteniamo pacifico che i contributi all’editoria vadano qualificati quali contributi in conto esercizio.
I punti successivi sono la determinazione civilistica e fiscale degli importi da iscrivere a bilancio e dichiarare quale materia imponibile.
Ai fini civilistici, il contributo va iscritto alla voce A.5 del conto economico, con separata indicazione. Attesa la consistenza dell’importo del contributo in oggetto, in nota integrativa va sempre fornita una dettagliata analisi della metodologia adottata nella determinazione degli importi.
I contributi in conto esercizio seguono il principio della competenza, ma – per il principio generale della prudenza – richiederebbero per l’iscrizione la delibera formale di ammissione.
Nel caso specifico, la rigorosa applicazione dei principi contabili determinerebbe, in capo alla quasi totalità delle imprese editoriali, la violazione degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. Il problema appare, tra l’altro, di maggior rilievo atteso, nell’ipotesi di insufficienza dei fondi, il riparto tra le imprese in base al rapporto tra fabbisogno complessivo e stanziamento disponibile.
Nel rispetto del principio di prudenza, pertanto, andrebbe aperto, a fronte dell’iscrizione del contributo a bilancio, un accantonamento a fondo rischi calcolato sulla scorta di un ragionevole apprezzamento da parte dell’organo amministrativo condiviso con il revisore contabile e, eventualmente, dal collegio sindacale.
A titolo di esempio, nell’ipotesi di un contributo pari euro 1.000 ed a un accantonamento a Fondo rischi pari a euro 800, proponiamo un esempio di possibile metodo di contabilizzazione:

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Crediti per contributo editoria
1.000

a

Contributo in conto esercizio
1.000

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Accantonamento a Fondo rischi contributo editoria
800

a

Fondo rischi contributo editoria
800

—————————————

Nell’ipotesi di un successivo incasso di un contributo pari a euro 600, le scritture povrebbero essere (si ricorda che il contributo è soggetto ad una ritenuta d’acconto del 4 per cento operata direttamente dal Dipartimento Informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e utilizzabile in compensazione dall’esercizio successivo a quello di incasso del contributo stesso):

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Banca
576
Ritenute d’acconto subite
24

a

Crediti per contributo editoria
600

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Fondo rischio contributo editoria
800

a

Crediti per contributo editoria
400
Sopravvenienze attive
400

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Nell’ipotesi, invece, in cui il contributo incassato risulti inferiore rispetto a quello iscritto a bilancio al netto dell’accantonamento (nel caso di specie, ad esempio, 100) la scrittura povrebbe essere:

—————————————

Banca
96
Ritenute d’acconto subite
4

a

Crediti per contributo editoria
100

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Fondo rischio contributo editoria
800
Sopravvenienze passive
100

a

Crediti per contributo editoria
900

—————————————

Chiaramente, proprio nell’ipotesi dei contributi all’editoria è necessario tener conto che il rapporto tra il fabbisogno e lo stanziamento viene calcolato anche sulla scorta di fattispecie, ricorrenti, in cui vi siano posizioni sospese per cui potrebbero nel prosieguo liberarsi ulteriori risorse. Ma, proprio per il principio di prudenza e in assenza di elementi oggettivi, gli eventuali incassi futuri andrebbero iscritti negli esercizi di realizzo nella gestione straordinaria.

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